Cassazione Penale, Ordinanza n. 06109/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, reputando corretta la valorizzazione della reiterata evasione e della successiva latitanza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze deducendo, in sostanza, l’erroneità del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione rileva che il diniego era stato motivato in modo adeguato valorizzando la condotta dell’imputato, che era evaso due volte dagli arresti domiciliari cui era sottoposto ed era poi divenuto latitante; per le stesse ragioni è stata ritenuta insostenibile una prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale. È stata inoltre esaminata e respinta la tesi difensiva relativa alla circostanza attenuante speciale prevista per il reato di evasione, chiarendo che essa non è configurabile quando chi si è allontanato dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, essendo necessario che si presenti a un istituto carcerario o si consegni a un’autorità obbligata a tradurlo in carcere.
Norme richiamate
La circostanza attenuante speciale non è applicabile se la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientra spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura; è necessario che si presenti a un istituto carcerario o si consegni a un’autorità obbligata a tradurla in carcere.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza la reiterazione di condotte evasive e la successiva latitanza dell’imputato, elementi incompatibili con una valutazione positiva della sua personalità.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il comportamento complessivo dell’imputato non consente di formulare una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato.
- La circostanza attenuante speciale prevista per l’evasione non può essere riconosciuta per il mero spontaneo rientro nel luogo della detenzione domiciliare; occorre una presentazione a un istituto penitenziario o la consegna a un’autorità con obbligo di traduzione in carcere.
- Nel giudizio di legittimità, una motivazione della sentenza di merito che si fondi su dati fattuali specifici e logicamente coerenti può sorreggere il rigetto delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alle circostanze del reato.
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