Cassazione Penale, Ordinanza n. 06101/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondate le doglianze e comunque orientate a una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove. Ne è conseguita la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza d'appello di Palermo del 20 febbraio 2024. La prima ricorrente contestava la propria affermazione di responsabilità per i capi 39 e 40, relativi a condotte inserite in un'attività familiare di detenzione e cessione di cocaina, sostenendo in sostanza che le censure d'appello fossero state erroneamente ritenute generiche e che la valutazione del compendio captativo fosse stata male apprezzata; denunciava inoltre il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena. Il secondo ricorrente censurava la condanna per i capi 19, 39, 40 e 41, deducendo anch'egli che le doglianze di merito fossero state respinte in modo ingiusto e che vi fosse stata una rivalutazione del materiale captativo; anche per lui si contestavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che entrambi i ricorsi non si confrontano con la declaratoria di genericità dei motivi d'appello e chiedono una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, già oggetto di doppio conforme di merito, nel quale era stato accertato il diretto coinvolgimento dei ricorrenti nel traffico di stupefacenti. Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, le censure sono ritenute di merito e rientranti nel discrezionale apprezzamento del giudice, che aveva valorizzato gravità, reiterazione delle condotte, assenza di resipiscenza e precedenti specifici o misure di prevenzione.
Norme richiamate
Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in cassazione, non è censurabile se la motivazione richiama elementi quali gravità, reiterazione, assenza di resipiscenza e precedenti penali o di prevenzione.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio, specie se il giudice di merito ha già operato una valutazione conforme su entrambi i gradi di merito.
- La doglianza sulla genericità dei motivi d'appello può essere utilizzata per confermare la correttezza della decisione di merito quando il ricorrente non si confronta con tale rilievo specifico.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono questioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale, non per una diversa lettura dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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