Cassazione Penale, Ordinanza n. 06107/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché meramente ripropositivo di censure già adeguatamente disattese in appello. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari, deducendo in sostanza l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Dall'ordinanza emerge che il ricorso riproponeva questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto integrato il dolo del reato di resistenza a pubblico ufficiale valorizzando la condotta non meramente passiva dell'imputato: questi si sarebbe dato alla fuga a bordo di uno scooter, manovra che avrebbe anche rischiato di investire il carabiniere intento a procedere alla sua identificazione.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama la norma per affermare che l'elemento soggettivo del reato può essere desunto dalla condotta complessiva dell'agente, quando non sia meramente passiva ma si concretizzi in una fuga idonea a opporsi all'operato del pubblico ufficiale.
art. 616 c.p.p.
La condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la valutazione dell'elemento soggettivo può essere fondata sulla concreta dinamica della condotta, anche quando non vi sia un'aggressione frontale, purché il comportamento dell'agente esprima opposizione all'attività del pubblico ufficiale.
- La fuga del soggetto sottoposto a identificazione, se accompagnata da una manovra concretamente pericolosa per l'incolumità dell'operante, è compatibile con la configurazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di merito già affrontate e risolte con motivazione congrua dalla sentenza impugnata, senza introdurre specifici vizi logici o giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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