Cassazione Penale, Ordinanza n. 07762/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto pluriaggravato, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di furto, sostenendo in sostanza l'erroneità dell'affermazione di colpevolezza; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica, perché non specificava gli elementi della motivazione contestati, e comunque formulata prevalentemente in fatto. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della pretesa aggravante ex art. 114 c.p.; anche questa doglianza è stata reputata generica e manifestamente infondata, poiché la decisione di merito aveva valorizzato il ruolo non secondario dei concorrenti e del ricorrente, ritenendo il ruolo di "palo" non espressione di contributo di minima importanza. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve indicare specificamente i punti della decisione censurati e le ragioni della critica; in mancanza, la censura è generica e inammissibile.
La doglianza sulla pretesa sussistenza di un contributo di minima importanza è stata esclusa in fatto, poiché il ruolo di "palo" è stato ritenuto un apporto concorsuale apprezzabile e non marginale.
È richiamato, in via generale, quale parametro di ammissibilità dell'impugnazione quanto alla specificità dei motivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano privi di specificità, non consentano di individuare con precisione le censure mosse alla sentenza impugnata e si risolvano in una mera riproposizione di questioni di fatto.
- Le doglianze che attaccano la ricostruzione fattuale del giudice di merito non sono ammissibili in sede di legittimità se non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel concorso di persone nel reato, qualsiasi condotta agevolatrice apprezzabile può integrare un contributo concorsuale; il ruolo di "palo" non è automaticamente qualificabile come contributo di minima importanza.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito dia conto, in modo logico e non manifestamente illogico, degli elementi valorizzati nella scelta sanzionatoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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