Cassazione Civile, Ordinanza n. 21207/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La società committente aveva insinuato al passivo del fallimento appaltatore un credito complessivo di euro 2.135.881,09, articolato in più voci: costi per vizi, difetti, opere mancanti o incompiute; penale contrattuale per il ritardo nella consegna delle opere; oneri finanziari per l’aggravio degli interessi sui finanziamenti; spese di gestione per il mantenimento del cantiere. Il giudice delegato aveva escluso il credito perché non provato, e aveva inoltre eccepito un controcredito della procedura. Il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto non dimostrati i maggiori costi per il completamento delle opere, non imputabile alla fallita lo stato del cantiere per mancanza di verifica al rilascio, inapplicabile la penale perché prevista solo per il ritardo e non per l’inadempimento definitivo, e non provate le ulteriori voci di danno per carenza di riscontri documentali. Nel ricorso per cassazione la società committente ha dedotto, con nove motivi, la violazione dell’art. 1382 c.c. e di norme processuali, sostenendo in sintesi che la penale per ritardo fosse comunque dovuta perché il termine di consegna era scaduto prima dell’abbandono del cantiere, che il danno da mancato completamento e da vizi fosse stato erroneamente escluso, che fossero stati trascurati gli oneri finanziari provati almeno in parte da estratti conto e che il tribunale avesse omesso di pronunciarsi su una parte della domanda relativa a uno dei lotti immobiliari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l’affermazione del tribunale secondo cui la clausola penale per il solo ritardo non sarebbe applicabile in presenza di inadempimento definitivo. Ha richiamato il principio per cui la penale pattuita per il ritardo non esclude, in caso di successiva risoluzione o inadempimento definitivo, il diritto del creditore al risarcimento del danno ulteriore e diverso da quello coperto dalla penale, fermo il divieto di cumulo con la prestazione principale e la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché generici, nuovi o diretti a una rivalutazione del merito e delle prove. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale, anche per le spese.
Norme richiamate
"clausola penale"; "penale per il ritardo"
La penale pattuita per una specifica ipotesi di inadempimento o ritardo opera solo per l’evento previsto dalle parti; la sua previsione non impedisce, in caso di inadempimento definitivo o risoluzione, la domanda di risarcimento del danno ulteriore non già coperto dalla penale.
"non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo"
Il creditore può cumulare la domanda di adempimento con la penale da ritardo; nel caso di risoluzione o inadempimento definitivo, può chiedere il risarcimento del danno ulteriore, con divieto di duplicazione del ristoro per la stessa componente di danno.
È stata richiamata nei motivi di ricorso come norma processuale asseritamente violata per omessa pronuncia su alcune domande, ma la Corte ha poi dichiarato inammissibili le relative censure per genericità.
Richiamato nei motivi per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito.
Richiamato nei motivi per contestare il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso che il ricorso potesse tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
La Corte ha distinto tra violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, dichiarando ammissibile solo la censura di diritto relativa alla clausola penale e inammissibili le doglianze che tendevano a un riesame del merito.
Massime di principio
- La clausola penale pattuita per il solo ritardo non è esclusa, in linea di principio, dal successivo verificarsi di un inadempimento definitivo: il creditore può invocarla per il ritardo e domandare, per l’ulteriore pregiudizio non coperto dalla penale, il risarcimento del danno da inadempimento.
- Il divieto di cumulo posto dall’art. 1383 c.c. riguarda la richiesta della prestazione principale e della penale per il ritardo, ma non impedisce, in caso di risoluzione o inadempimento definitivo, il cumulo tra penale da ritardo e risarcimento del danno ulteriore, purché non vi sia duplicazione del ristoro per il medesimo pregiudizio.
- Le censure di legittimità non possono risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa lettura delle risultanze istruttorie: occorre colpire specificamente la ratio decidendi e indicare puntualmente gli errori di diritto o i vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Una doglianza è inammissibile se introduce per la prima volta in cassazione questioni non trattate nei precedenti gradi di merito o se è formulata in modo generico, senza confronto con la concreta motivazione del provvedimento impugnato.
- L’omesso esame o la mancata prova di singole voci di danno deve essere censurato confrontandosi con la specifica base fattuale valorizzata dal giudice di merito; in difetto, la censura si traduce in una sollecitazione a rivalutare il materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
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