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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18027/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Lecce del 23/02/2022 con quattro censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, per presunta eccessiva valorizzazione di dichiarazioni testimoniali e mancata considerazione di spiegazioni difensive relative al denaro sequestrato; 2) mancata corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 (esclusione della lieve entità) per assenza di indicazioni su principio attivo, quantità e contesto delle cessioni; 3) errata applicazione della recidiva infraquinquennale e mancata motivazione su tale punto; 4) carenza di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen., in mancanza di illustrazione degli elementi dai quali desumere introiti rilevanti e dei criteri di trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo: ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello sulla responsabilità penale basata sulle dichiarazioni dei testi, sull'appurata consegna di denaro a saldo di acquisti di droga e su una conversazione intercettata; ha altresì correttamente escluso la qualificazione di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 anche alla luce delle plurime cessioni e dell episodio di riscossione di 500 euro; ha ritenuto congrua la valutazione sul diniego delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n.4. Invece la censura relativa alla recidiva è stata accolta per carenza di motivazione della Corte di appello su quel punto: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce; per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73 comma 5

    La Corte ha interpretato la norma richiedendo una valutazione complessiva degli elementi per l'accertamento della "lieve entità": anche una singola circostanza (es. la riscossione di 500 euro e plurime cessioni) può ostare alla qualificazione come fatto di lieve entità se gli altri indici non neutralizzano tale rilievo negativo

  • Codice penale, art. 62 n.4

    L'attenuante è stata esclusa in considerazione delle plurime cessioni e degli introiti non trascurabili emersi, nonostante la motivazione sia sintetica essa è ravvisabile nella lettura complessiva del provvedimento

  • Codice penale, art. 62-bis

    La normativa sulla recidiva è stata ritenuta applicata senza adeguata motivazione; la Cassazione ha annullato la pronuncia limitatamente a questo punto per mancanza di risposta argomentata

  • Codice penale, art. 133

    Richiamata in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto comunque che la motivazione complessiva consenta di comprendere i criteri adottati, salvo quanto riguarda specificamente la recidiva

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un.)

    Richiamati principi di controllo sulla motivazione: il vizio di motivazione deve essere di macroscopica evidenza per giustificare il sindacato di legittimità; le deduzioni difensive incompatibili con la decisione possono essere ritenute disattese senza replica espressa se il percorso argomentativo è logico e adeguato

Massime di principio

  • La valutazione della responsabilità in reati di stupefacenti può fondarsi anche su dichiarazioni di consumatori se integrate da elementi fattuali (consegna di denaro, conversazioni intercettate, ripetizione delle cessioni) che conferiscano attendibilità complessiva
  • L'accertamento della "lieve entità" ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 è globale: anche un singolo elemento significativo (es. riscossione di una somma rilevante o plurime cessioni) può escludere la qualificazione di lieve entità se gli altri indici non lo neutralizzano
  • Le attenuanti generiche e specifiche (es. art. 62 n.4) possono essere negate quando emergono condotte ripetute e introiti non trascurabili; una motivazione sintetica è comunque valutabile nel suo insieme purché il quadro probatorio sia illustrato
  • Il vizio di motivazione deve essere manifesto e di rilevanza evidente per ottenere l'annullamento in Cassazione; mancanze puntuali e deduzioni difensive contrarie a un impianto probatorio chiaro sono spesso ininfluenti
  • Se la Corte d'appello omette di motivare in punto recidiva (o altro profilo essenziale), la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo giudizio, senza accogliere automaticamente tutte le altre censure

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