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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13120/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da una debitrice avverso l'azione esecutiva fondata su un credito originariamente facente capo a una banca e poi ceduto a una società veicolo, assistita in giudizio dalla propria mandataria. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, ricalcolando il credito, e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi: (1) vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse confuso prova del pagamento e imputazione dei pagamenti e avesse omesso di spiegare perché una nota bancaria non valesse come confessione; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla prova dei pagamenti eseguiti in un arco temporale esteso, anche alla luce della mancata contestazione dell'istituto di credito; (3) vizio motivazionale per avere la Corte qualificato come generica l'eccezione di compensazione con un controcredito, senza considerare il contenuto specifico dell'appello; (4) violazione degli artt. 2697, 112 e 116 c.p.c. per avere addossato alla correntista l'onere di provare l'esistenza del contratto di conto corrente dal quale sarebbe derivato il controcredito da compensare, nonostante la deduzione dell'inesistenza di pattuizioni scritte e la dichiarazione della banca sull'assenza del documento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, perché formulati come censure di insufficienza/contraddittorietà della motivazione secondo il vecchio testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non più applicabile alla sentenza impugnata, e comunque limitati a sollecitare una diversa lettura di documenti e fatti. Ha poi rigettato il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva effettivamente motivato sia sulla genericità della deduzione dei pagamenti sia sull'assenza di animus confitendi nella nota bancaria; inoltre, nelle opposizioni esecutive non è consentito ampliare il thema decidendum con memorie successive all'atto introduttivo. Ha rigettato anche il quarto motivo, affermando che la pretesa compensazione con un distinto rapporto di conto corrente era stata allegata in modo del tutto generico e che l'onere di provarne esistenza, persistenza e rilevanza ai fini compensativi gravava sulla parte che l'eccepiva. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

    L'opposizione all'esecuzione delimita il thema decidendum ai motivi dedotti nell'atto introduttivo della fase sommaria; non è consentito ampliarlo successivamente con memorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia

    La censura è inammissibile se, per sentenze soggette al testo riformato, si risolve nella mera richiesta di una diversa valutazione di documenti e circostanze di fatto e non individua uno specifico fatto decisivo omesso.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato i punti centrali della domanda o eccezione con motivazione espressa.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava sulla parte che eccepisce un controcredito o una compensazione fondata su un distinto rapporto contrattuale, dovendo essa allegare e dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non è accoglibile se tende in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 183, comma 2, c.p.c.

    Nelle opposizioni esecutive non è consentito ampliare il perimetro difensivo con deduzioni nuove formulate mediante memoria istruttoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o dei documenti, ma richiede l'indicazione di un preciso fatto decisivo omesso o non esaminato.
  • Nelle opposizioni esecutive il thema decidendum resta fissato dall'atto introduttivo e non può essere ampliato con allegazioni o eccezioni nuove svolte successivamente con memorie.
  • Chi eccepisce la compensazione basata su un diverso rapporto obbligatorio deve provare sia l'esistenza sia la persistente efficacia del rapporto da cui deriva il controcredito; la generica allegazione non basta.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza impugnata affronta espressamente i punti essenziali della controversia, anche se con motivazione non condivisa dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProve
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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