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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8140/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bonanno impugna la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato di diffamazione ex art. 595 c.1 cod. pen. (multa di Euro 500 e risarcimento alla parte civile) concedendo però la sospensione condizionale della pena e la non menzione. Il ricorso in cassazione articola quattro motivi: 1) vizio di qualificazione giuridica: la condotta sarebbe ingiuria e non diffamazione poiché mancerebbe la comunicazione con più persone; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, per avere i giudici fondato la decisione sulla sola gravità del fatto e non sulla personalità dell'imputato; 3) errato diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., essendosi valutata solo la gravità; 4) mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica: le espressioni contestate avrebbero criticato soltanto la condotta professionale del perito e dunque sarebbero legittime.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la condotta era configurabile come diffamazione poiché l'elaborato peritale era diretto alle parti, ai loro difensori e al giudice, quindi vi è stata comunicazione a persone diverse dall'offeso; ha respinto il quarto motivo sul diritto di critica, osservando che le espressioni utilizzate denigravano anche l'onestà e la persona del perito e travalicavano i limiti della critica, costituendo attacchi ad hominem; il secondo motivo è inammissibile o comunque manifestamente infondato, essendo la determinazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nel rispetto degli artt. 132 e 133 cod. pen. e non sindacabile in Cassazione salvo vizi gravi; il terzo motivo è generico e infondato, essendo corretta la valutazione di merito che ha escluso la particolare tenuità del fatto considerandone la concretà valenza delittuosa, la natura dell'offesa (rivolta a un professionista nello svolgimento dell'incarico) e la diffusività del pericolo data la natura pubblica della perizia giudiziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Euro 4.500,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La diffamazione è distinta dall'ingiuria per la comunicazione a persone diverse dall'offeso; la Corte ha ritenuto che l'elaborato peritale indirizzato a parti, difensori e giudice integri la comunicazione a terzi necessaria per la fattispecie.

  • art. 594 cod. pen. (ingiuria)

    L'ingiuria richiede la presenza del destinatario come elemento costitutivo; la Corte ha escluso che la condotta costituisca ingiuria, poiché non si trattava di una esternazione ristretta a contesto di offesa tra persone presenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La norma disciplina le circostanze attenuanti per l'assenza di precedenti; la Corte ha richiamato che dopo la riforma non è sufficiente lo stato di incensuratezza per la diminuzione e che la valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la valutazione della tenuità e della commisurazione della pena richiede una valutazione complessiva di modalità, colpevolezza ed entità del danno/ pericolo.

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    La causa di non punibilità per tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di più elementi; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle circostanze rilevate dal giudice di merito, non ricorresse la tenuità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso era strutturato nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena e i criteri che il giudice di merito deve rispettare nella graduazione; la Corte ha sottolineato la discrezionalità del giudice di merito in tale materia.

Massime di principio

  • La distinzione tra ingiuria e diffamazione si basa sulla presenza o meno di comunicazione a terzi: una esternazione indirizzata anche indirettamente a persone diverse dall'offeso (es. relazione peritale diretta a parti, difensori e giudice) integra diffamazione.
  • Il diritto di critica non scrimina espressioni che travalicano la critica professionale e assumono forma di attacco ad hominem che denigrano l'onestà o la persona; la critica è protetta solo se pertinente e contenuta nei limiti della proporzione rispetto al contesto.
  • La qualificazione del fatto e la valutazione sulla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità richiedono una valutazione complessiva degli elementi (modalità, colpevolezza, entità del danno o pericolo) e non possono essere rettificate in cassazione se adeguatamente motivate dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo vizi di illogicità, arbitrarietà o insufficiente motivazione.
  • La natura e il mezzo della comunicazione (es. una perizia giudiziale, documento pubblico/processuale) possono aumentare la gravità e la diffusività dell'offesa e rendere meno applicabile la scriminante della critica o la causa di non punibilità per tenuità.
  • Il diniego di attenuanti generiche è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena: i due istituti hanno presupposti e finalità distinti e valutazioni prognostiche differenti.

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