Cassazione Penale, Ordinanza n. 02656/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per furto con strappo è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto con strappo. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, sostenendo in sostanza che la ricostruzione della prova dichiarativa fosse erronea e che non vi fossero adeguati riscontri all'accusa. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché riproduttiva di questioni già esaminate e disattese in appello, perché fondata su doglianze di merito non deducibili in sede di legittimità e perché comunque manifestamente infondata, essendo legittimo fondare la responsabilità anche sulle dichiarazioni della persona offesa se il giudice ne verifica credibilità e attendibilità con motivazione adeguata; nel caso concreto erano stati individuati anche elementi esterni di conferma. È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza sull'individuazione fotografica, poiché l'identità dell'imputato era stata riferita da un testimone che lo conosceva personalmente e che era con lui al momento del fatto.
Norme richiamate
Le regole di valutazione rafforzata previste per le dichiarazioni dei coimputati o imputati connessi non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole sostenere l'affermazione di responsabilità se giudicate credibili e attendibili.
art. 6 CEDU
La motivazione deve essere coerente anche con il principio convenzionale che richiede adeguati elementi di conferma della prova dichiarativa, ove pertinenti.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Richiamata per affermare che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a base della condanna previa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F.
Richiamata per il principio della necessità di plurimi elementi esterni di conferma, nel rispetto dell'art. 6 CEDU, quando la prova principale è di tipo dichiarativo.
Massime di principio
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito possono essere dichiarate inammissibili in cassazione, soprattutto quando si traducono in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova.
- In sede di legittimità non è deducibile una diversa lettura del compendio probatorio se la doglianza mira soltanto a sostituire la ricostruzione del ricorrente a quella accolta nei gradi di merito.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono legittimamente costituire da sole prova della responsabilità penale, purché il giudice dia conto della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del narrato.
- L'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applica in modo automatico alle dichiarazioni della persona offesa, che non richiedono i medesimi riscontri previsti per le dichiarazioni dei coimputati o dei soggetti connessi.
- Quando la condanna si fonda su prova dichiarativa, la motivazione deve valorizzare eventuali elementi esterni di conferma e spiegare le ragioni per cui la ricostruzione accusatoria è ritenuta affidabile.
Come è indicizzato
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