Sentenza del 28/03/2024 n. 8489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di una verifica fiscale relativa agli anni d’imposta 2006-2013, basata sul processo verbale di constatazione del 14 luglio 2014, l’Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento alla Scrim Srl per gli anni 2007-2011, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti emesse da società cartiere. Aveva recuperato maggiori imponibili IRES e IRAP, negato la detrazione IVA su operazioni in reverse charge e applicato sanzioni. Aveva inoltre accertato maggiori redditi IRPEF ai soci A.A. (partecipazione del 50%, anni 2009-2011) e B.B. (40%, anni 2010-2011), sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili propria delle società a ristretta base partecipativa; alla società e a C.C. (10%) aveva contestato l’omessa presentazione dei modelli 770 e l’omessa effettuazione delle ritenute sugli utili attribuiti. La CTP di Bergamo, con sentenza n. 649/2/2016 del 19 dicembre 2016, aveva accolto i ricorsi; la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 2689/25/2019 del 20 giugno 2019, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto i ricorsi. In Cassazione i contribuenti hanno denunciato: motivazione apparente sulla legittimità dell’accertamento induttivo; omesso esame della distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; violazione della disciplina IVA del reverse charge; omessa pronuncia sulla presunzione di distribuzione degli utili ai soci; e illegittima applicazione all’IRAP del raddoppio dei termini di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per il recupero IRAP relativo agli anni 2007 e 2008, poiché l’Agenzia aveva annullato in autotutela quella parte degli accertamenti e rideterminato le sanzioni; è quindi venuto meno l’interesse a esaminare il quinto motivo, relativo al raddoppio dei termini IRAP. Ha accolto il primo motivo: la motivazione della CTR sulla legittimità dell’accertamento induttivo era apparente, perché non chiariva quali elementi giustificassero la decisione né consentiva di ricostruire il ragionamento seguito. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito. La sentenza d’appello è stata cassata nei limiti indicati e la causa rinviata, anche per le spese di Cassazione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con motivazione congrua. Non vi è dunque una decisione definitiva sulla fondatezza delle contestazioni fiscali residue.
Norme richiamate
In particolare, si definisce "apparente" la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento contenente il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l'iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell'interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.
La motivazione è nulla quando, pur formalmente presente, non espone in modo comprensibile l’iter logico della decisione e non permette di controllarne la correttezza. Il sindacato di legittimità riguarda il mancato rispetto di questo minimo costituzionale, non la mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
In forza della disposizione normativa in commento, l'ufficio delle imposte può fare ricorso all'anzidetto metodo di accertamento tributario -con la connessa facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, in quanto esistenti, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza- nei casi ivi espressamente previsti
L’accertamento induttivo extracontabile è consentito nei presupposti specificamente previsti dalla norma e può comportare il superamento, totale o parziale, delle risultanze contabili e l’impiego di presunzioni anche prive dei requisiti ordinari. La sentenza non decide se quei presupposti ricorressero nel caso concreto: la CTR dovrà riesaminare la questione fornendo una motivazione intelligibile.
Art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
va disposta, ai sensi dell' art. 384 , comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell'impugnata sentenza, nei limiti precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione
Accertato il vizio della sentenza impugnata, la Corte la cassa nei limiti del motivo accolto e rinvia al giudice di merito in diversa composizione per un nuovo esame.
Art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell' art. 385 , comma 3, seconda parte, c.p.c..
La decisione sulle spese del giudizio di Cassazione è rimessa al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Una motivazione non soddisfa i requisiti di legge se si limita ad affermazioni apodittiche o a formule che non spiegano quali fatti e quali ragioni giuridiche sostengano la conclusione; in tal caso la sentenza può essere cassata per motivazione apparente.
- L’accertamento induttivo extracontabile è ammesso solo in presenza di uno dei presupposti previsti dalla norma. Il giudice che ne conferma l’uso deve indicare quali presupposti ritiene provati e perché le scritture o le dichiarazioni non impediscono quel metodo di accertamento.
- Se durante il giudizio l’Amministrazione annulla in autotutela una parte dell’accertamento, la controversia può cessare limitatamente a quella parte; viene meno l’interesse a decidere le censure che la riguardano, ma restano da esaminare le questioni riferite alle pretese residue.
- Quando un motivo è accolto per un vizio che impone un nuovo esame, gli ulteriori motivi che dipendono dalla decisione di merito possono essere dichiarati assorbiti: ciò non equivale a una loro decisione né a una conferma delle contestazioni fiscali.
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