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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30267/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha censurato che il Tribunale di Forlì ha applicato contemporaneamente il nuovo tasso di conversione previsto dall'art. 56‑quater, comma 1, l.n. 689/1981 (come riformato dal d.lgs. n. 150/2022) per calcolare la pena pecuniaria sostitutiva e, al contempo, ha concesso la sospensione condizionale della pena. Tuttavia le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 58 e art. 61‑bis l.n. 689/1981) vietano l'applicazione congiunta della sanzione pecuniaria sostitutiva e della sospensione condizionale. Ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 il giudice deve applicare in modo unitario l'insieme delle norme del Capo III della legge n. 689/1981 e scegliere quale sistema sia complessivamente più favorevole, senza combinare frammenti normativi delle due discipline.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Bologna per la ridefinizione del trattamento sanzionatorio alla luce del principio di applicazione unitaria del sistema normativo più favorevole. La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice di merito non aveva valutato la meritevolezza e la prognosi di adempimento richieste dall'art. 58 l.n. 689/1981 per disporre la sostituzione con sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)

    Norma processuale che consente al Procuratore Generale di proporre ricorso per motivi di legittimità. Utilizzata come titolo di impugnazione del provvedimento di merito.

  • art. 56‑quater, comma 1, legge 24/11/1981 n. 689

    Regola la conversione delle pene detentive brevi in sanzioni pecuniarie sostitutive; la riforma con d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto un nuovo tasso di conversione (più favorevole, es. 5 euro al giorno) che può risultare retroattivamente applicabile se più favorevole.

  • art. 58 legge 24/11/1981 n. 689

    Stabilisce criteri e condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena; richiede valutazioni (meritevolezza, prognosi di adempimento) che il giudice deve compiere per legittimare la sostituzione con sanzione pecuniaria.

  • art. 61‑bis legge 24/11/1981 n. 689

    Introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, prevede il divieto di combinare la sanzione pecuniaria sostitutiva con la sospensione condizionale della pena nel nuovo assetto normativo; incide sulla possibilità di concedere benefici concomitanti.

  • art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n. 150

    «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto»

    La disposizione impone un'applicazione unitaria dell'insieme delle norme del Capo III della legge n. 689/1981: se si applica la disciplina nuova perché complessivamente più favorevole, occorre applicarla nella sua interezza e non selezionare singole disposizioni a favore dell'imputato.

  • art. 163 cod. pen.

    Riferimento alla sospensione condizionale della pena nel codice penale; la sua concessione deve rispettare il sistema normativo applicabile (previgente o riformato) e i relativi limiti.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio della successione delle leggi penali nel tempo: applicazione della norma più favorevole (favor rei) e non retroattività delle disposizioni sfavorevoli; rilevante nella determinazione se e come applicare disposizioni riformatrici a fatti anteriori.

  • art. 53 legge n. 689/1981

    Contiene criteri per l'applicazione delle pene sostitutive; va applicata nella sua ultima formulazione compatibile con la concessione della sospensione condizionale, senza combinare parti eterogenee di testi normativi diversi.

Massime di principio

  • Non è consentito "triturare" la riforma: quando una riforma dispone l'applicazione delle norme di un capo organico se più favorevoli (art. 95 d.lgs. n. 150/2022), il giudice deve applicare il sistema normativo nella sua interezza (o il previgente nella sua interezza), scegliendo quale dei due complessivamente è più favorevole all'imputato.
  • Non si possono combinare singole disposizioni più favorevoli della nuova disciplina con altre disposizioni previgenti se ciò crea una fattispecie inedita non prevista dal legislatore (violazione del principio di legalità).
  • Se si intende applicare la nuova disciplina per il tasso di conversione (più favorevole), occorre accettare anche le limitazioni ad essa connesse (es. divieto di concedere la sospensione condizionale insieme alla sanzione pecuniaria), salvo che l'applicazione della limitazione risulti più sfavorevole e non ricada nella previsione di retroattività di norme sfavorevoli.
  • Per i fatti anteriori all'entrata in vigore della riforma va valutata l'applicazione dell'art. 2 cod. pen. (favor rei): le disposizioni sostanziali più favorevoli possono essere applicate retroattivamente, ma sempre nel rispetto dell'unitarietà del sistema applicato.
  • Quando si dispone la sostituzione di pena con una sanzione pecuniaria e si intende concedere la sospensione condizionale, il giudice deve motivare espressamente la valutazione di meritevolezza e la prognosi di adempimento richieste dalla normativa (art. 58 l.n. 689/1981); l'assenza di tale valutazione rende illegittima la sostituzione.
  • In caso di ricorso 'per saltum' del pubblico ministero volto a censurare il trattamento sanzionatorio, l'annullamento parziale può comportare il rinvio al giudice d'appello per la riformulazione del trattamento sanzionatorio secondo i criteri indicati dalla Cassazione.

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