Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31220/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle esattoriali emesse per il recupero di IRPEF e addizionali regionali, oltre a crediti non tributari riferiti a violazioni del codice della strada. La commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello dell’agente della riscossione, dichiarando che per i crediti non tributari difettava la giurisdizione tributaria e ritenendo, per i crediti IRPEF, applicabile la prescrizione quinquennale in mancanza di un titolo giudiziale definitivo. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il credito erariale sotteso alle cartelle fosse soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che i crediti tributari erariali, e in particolare IRPEF e IVA, soggiacciono in via generale alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., salvo diversa previsione di legge; la prestazione tributaria non è qualificabile come prestazione periodica ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., perché ogni periodo d’imposta dà luogo a una nuova e autonoma obbligazione. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Costituisce il termine ordinario di prescrizione decennale applicabile ai crediti tributari erariali, salvo diversa disposizione di legge.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica ai tributi erariali, perché l’obbligazione d’imposta non è considerata prestazione periodica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall’agente della riscossione.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9

    È richiamata come esempio di previsione legislativa speciale che può derogare al termine ordinario di prescrizione.

Massime di principio

  • I crediti tributari erariali si prescrivono, in via generale, nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., salvo che una norma speciale disponga diversamente.
  • La prestazione tributaria non integra una obbligazione periodica ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., poiché ciascun periodo d’imposta origina un’autonoma obbligazione in base alla verifica dei relativi presupposti impositivi.
  • Per i crediti IRPEF e IVA opera la prescrizione decennale, non essendo sufficiente il solo decorso del quinquennio per estinguere il diritto alla riscossione in assenza di un titolo giudiziale definitivo che stabilisca termini diversi.
  • Quando il giudice di merito applica erroneamente la prescrizione quinquennale a un credito erariale, la sentenza è cassabile per violazione di legge con rinvio al giudice di merito per il riesame della pretesa e delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.