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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25586/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di circa 20 g di anfetamina denominata "shaboo" (riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990). Motivi di ricorso: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata acquisizione di accertamento tecnico quantitativo sul principio attivo; è stato eseguito solo un narcotest che non prova la percentuale di principio attivo né la efficacia drogante; (2) violazione di legge in ordine alla confisca del denaro sequestrato: contestata la legittimità della confisca dopo la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, dato il mutato presupposto giuridico e la possibile applicabilità del nuovo regime sulla confisca per sproporzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima doglianza ha ritenuto che, nel rito abbreviato d'appello e con le ammissioni dell'imputato, il c.d. narcotest unitamente ad altre circostanze (verbale di esame qualitativo e confessione) siano sufficienti a qualificare la sostanza come stupefacente; non sussisteva necessità di ulteriori accertamenti quantitativi per decidere. Sulla seconda doglianza la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché la questione relativa alla confisca non era stata dedotta in appello; inoltre ha richiamato i criteri di retroattività delle modifiche normative in materia di confisca (applicazione della legge vigente al momento della sentenza di primo grado). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    La fattispecie dei casi specifici di detenzione di stupefacenti è stata richiamata come riqualificazione operata dal giudice; la decisione ha confermato che, anche dopo la riqualificazione, la natura della sostanza può essere accertata con narcotest se sussistono elementi convergenti.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 85-bis

    art. 85-bis (novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15/09/2023, n. 123)

    L'art. 85-bis, come modificato, ha incluso l'art. 73, comma 5, fra i reati che possono costituire presupposto per la confisca per sproporzione (art. 240-bis). La Corte ha richiamato l'applicabilità retroattiva nei limiti dell'art. 200 cod. pen.

  • Codice penale - art. 240

    Norma sulla confisca ordinaria; la sentenza di primo grado del 2022 aveva disposto la confisca ai sensi dell'art. 240, essendo stata emessa prima delle modifiche normative successive.

  • Codice penale - art. 240-bis

    Disciplina la confisca per sproporzione; la giurisprudenza citata collega l'applicazione di questo istituto alle modifiche normative che includono certe fattispecie tra i presupposti.

  • Codice penale - art. 200, comma 1

    art. 200, comma 1 cod. pen.

    Limiti di retroattività delle modifiche penali; la Corte ha richiamato che per individuare il regime applicabile occorre riferirsi alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado, nei limiti dell'art. 200.

  • Codice di procedura penale - art. 603, comma 3

    art. 603, comma 3 cod. proc. pen.

    Nei giudizi abbreviati d'appello il giudice può disporre integrazioni istruttorie solo entro limiti di assoluta necessità; le parti non hanno diritto ad una raccolta della prova più ampia rispetto al primo grado.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 3

    art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissibilità dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla confisca perché non dedotto in appello.

Massime di principio

  • Il c.d. narcotest può essere sufficiente per qualificare una sostanza come stupefacente se è accompagnato da altri elementi convergenti (es. verbali di esame qualitativo, confessione dell'imputato); non sempre è necessaria una perizia quantitativa, salvo che tale accertamento risulti indispensabile per la decisione.
  • Nel rito abbreviato d'appello le possibilità di acquisire nuova prova sono limitate: le parti, con la scelta del rito, accettano in larga misura gli esiti delle indagini preliminari e non hanno diritto a un ampliamento dell'istruttoria rispetto al primo grado, salvo assoluta necessità ai sensi dell'art. 603 c.3 c.p.p.
  • Questioni non dedotte in sede di appello sono generalmente inammissibili in cassazione; è pertanto essenziale sollevare tempestivamente in appello tutte le doglianze rilevanti, anche in materia di confisca.
  • La disciplina della confisca applicabile va individuata con riferimento alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado, tenendo presenti i limiti di retroattività stabiliti dall'art. 200 c.p.; modifiche intervenute successivamente possono non incidere se la prima sentenza è anteriore alla novella.
  • Se la riqualificazione dell'imputazione modifica i presupposti giuridici di misure patrimoniali (es. confisca), il difensore deve tempestivamente dedurre l'anomalia in sede di appello per consentire al giudice di riesaminare la misura alla luce del nuovo inquadramento normativo.

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