Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione di legge per aver ritenuto la Corte territoriale preclusa l'eccezione di incompetenza territoriale a causa dell'ammissione del rito abbreviato, sostenendo che l'eccezione era stata sollevata già in udienza preliminare; 2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p., in relazione agli artt. 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevederebbe una deroga per le eccezioni di incompetenza già avanzate al momento della richiesta del rito abbreviato; 3) censura della dosimetria della pena, contestando l'utilizzo di elementi (condotte minacciose) riferibili a fattispecie diverse o a elementi non procedibili per mancanza della condizione di procedibilità.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e, quindi, ha respinto anche la questione di costituzionalità proposta dalla difesa, confermando che l'art. 438, comma 6-bis c.p.p. preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato, senza distinzione temporale rispetto al momento di deduzione dell'eccezione. Anche il motivo sulla dosimetria è stato rigettato: la Corte territoriale ha legittimamente considerato, ai fini del preciso apprezzamento della gravità del fatto e dell'intensità del dolo, le condotte minacciose connesse all'azione per il reato ascritto. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 438, comma 6-bis c.p.p.
"La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice"
La Corte interpreta la norma nel senso che la preclusione opera pienamente e senza distinzione temporale rispetto al momento in cui l'eccezione di incompetenza è stata sollevata: l'ammissione del rito abbreviato estingue la rilevabilità delle questioni di incompetenza per territorio.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che definisce il reato contestato (illecita detenzione/traffico di stupefacenti); la responsabilità dell'imputato è stata confermata dalla Corte territoriale.
art. 133 c.p.
Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha applicato i parametri ex art. 133 c.p. considerando, tra gli elementi di gravità, le condotte minacciose che hanno caratterizzato l'azione e l'intensità del dolo.
art. 25 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa (per contestare la possibile violazione di garanzie processuali), ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla manifesta infondatezza dell'interpretazione normativa difensiva.
art. 111 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale (garanzia del giusto processo), ma la Corte ha ritenuto infondata la censura alla norma processuale impugnata.
Massime di principio
- La richiesta del rito abbreviato, ex art. 438, comma 6-bis c.p.p., preclude la proposizione di questioni sulla competenza per territorio: tale preclusione si applica indipendentemente dal momento processuale in cui l'eccezione era stata inizialmente dedotta, sicché la difesa che accetta il rito abbreviato rischia di perdere la possibilità di far valere l'incompetenza territoriale.
- Se si intende preservare un'eccezione di incompetenza territoriale, è prudente non richiedere il rito abbreviato prima di avere ottenuto una decisione definitiva su quella eccezione o, alternativamente, astenersi dal chiedere il rito abbreviato fino a che la competenza non sia stata definitivamente chiarita.
- Le censure costituzionali sull'art. 438, comma 6-bis (per presunte violazioni degli artt. 25 e 111 Cost.) sono difficilmente accolte se fondate su un'interpretazione che contraddice la ratio della norma (premialità e celerità del rito abbreviato); la via della questione di legittimità costituzionale può essere inefficace quando la norma è interpretata in senso coerente con la finalità processuale che persegue.
- In sede di determinazione della pena il giudice può tener conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., delle modalità e della gravità della condotta anche mediante elementi che attestino l'intensità del dolo (es. comportamenti minacciosi), purché tali elementi siano pertinenti e attinenti al reato per il quale si procede.
- Accogliere un rito premiale come l'abbreviato comporta un rischio pratico: oltre alla preclusione di specifiche questioni processuali (competenza per territorio), il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni accessorie se il ricorso viene dichiarato inammissibile in Cassazione.
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