Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato (art. 590 c.p.) e aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile. Il ricorso si fondava su quattro motivi principali: (1) nullità del decreto di citazione in grado di appello per contraddittorietà delle norme ivi indicate (art. 599 c.p.p. e art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137), che avrebbe indotto difesa e parte civile a trasmettere conclusioni telematicamente benché l'udienza si tenesse in presenza, con violazione del diritto al contraddittorio; (2) motivazione incompleta e violazione di legge riguardo alla prescrizione, con la censura che la prescrizione fosse intervenuta prima della sentenza di primo grado e che, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto annullare integralmente la sentenza di primo grado; (3) violazione dell'art. 535 c.p.p. per aver disposto la condanna al pagamento delle spese processuali in assenza di una sentenza di condanna; (4) omissione di motivazione circa la memoria difensiva depositata nel primo grado che valorizzava la condotta della persona offesa come unica idonea a determinare l'evento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità del decreto di citazione in grado di appello) e, assorbendo i restanti motivi, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione. Ha richiamato il principio secondo il quale, in presenza di vizi della motivazione della sentenza di appello e quando si procede anche agli effetti civili, non è possibile dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione limitandosi a escludere un più favorevole proscioglimento: occorre la valutazione del compendio probatorio a cognizione piena sia in ordine alla responsabilità penale sia agli effetti civili, con conseguente annullamento con rinvio e trasmissione degli atti al giudice penale.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Indica il reato oggetto del procedimento (lesioni personali); utilizzato per individuare la fattispecie sostanziale sottoposta a giudizio
art. 599 cod. proc. pen.
Norma processualpenalistica richiamata nel decreto di citazione in grado di appello; la sua contraddittorietà con altra norma citata ha costituito la causa della nullità del decreto
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata insieme all'art. 599 c.p.p. nel decreto impugnato; la contraddizione tra le due indicazioni è stata ritenuta idonea a indurre il deposito telematico delle conclusioni e a violare il contraddittorio
art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al diritto al contraddittorio; la censura era che la difesa non abbia potuto conoscere e confrontare le conclusioni del PM a causa delle indicazioni contraddittorie del decreto
art. 180 cod. proc. pen.
Richiama i principi sull'udienza e sul contraddittorio; richiamata a sostegno della censura procedurale
art. 535 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la legittimità della condanna alle spese processuali in assenza di una sentenza di condanna; la Corte ha assorbito tale motivo ma la questione è stata rilevante nel quadro delle censure processuali
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per affermare che, quando il ricorso riguarda l'affermazione di responsabilità e vi sono anche effetti civili, non è possibile limitarsi alla dichiarazione di estinzione per prescrizione senza valutare pienamente il compendio probatorio; implica obbligo di riesame e rinvio in caso di vizi motivazionali
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021)
Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, Salvatore, Rv. 282815
La Corte ha applicato e richiamato orientamenti consolidati secondo i quali, in presenza di vizi motivazionali e di effetti civili, occorre il riesame pieno del compendio probatorio e, se necessario, l'annullamento con rinvio piuttosto che la immediata dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione
Massime di principio
- Un decreto di citazione in appello che riporta norme contraddittorie e induce le parti a comportamenti processuali diversi (es. deposito telematico invece che partecipazione in presenza) può essere dichiarato nullo e fondare l'annullamento della sentenza d'appello se il giudice non si pronuncia sulla censura.
- Se l'appello è viziato nella motivazione e il giudizio si estende anche agli effetti civili, la Corte non può limitarsi a dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione: va effettuata una valutazione piena del compendio probatorio e, se necessario, disposta l'annullamento con rinvio per un nuovo esame sia degli aspetti penali sia di quelli civili.
- La prescrizione intervenuta non esclude automaticamente il dovere del giudice d'appello di motivare adeguatamente la decisione e, in presenza di vizi, può comportare il rinvio per nuovo giudizio anche quando la prescrizione sia intervenuta dopo il primo grado.
- La condanna al pagamento delle spese processuali è incompatibile con la mancanza di una vera e propria sentenza di condanna; se tale aspetto è rilevante va specificamente motivato e, se illegittimo, può essere dedotto e portare a riforma.
- Le eccezioni procedurali (violazione del contraddittorio, nullità del decreto, modalità di deposito telematico) devono essere tempestivamente sollevate e il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su di esse; l'omessa pronuncia può costituire motivo di annullamento in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25567/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25568/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25569/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25570/2025 del 11/07/2025
- Sentenza penale · 11 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25571/2025 del 11/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →