Cassazione Penale, Sentenza n. 25567/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi: 1) violazione di legge per non avere la Corte territoriale accertato che il reato era già estinto per prescrizione nel corso del giudizio di primo grado (sostenendo che la prescrizione si sarebbe maturata il 20/10/2020, anteriormente alla sentenza di primo grado del 24/11/2020) e che quindi non poteva essere disposta alcuna statuizione agli effetti civili; 2) nullità o contraddittorietà della motivazione, perché la Corte non avrebbe dato risposta alla eccezione di prescrizione riproposta anche con memoria ex art. 611 c.p.p. trasmessa via PEC.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto errato il calcolo difensivo: il termine massimo di prescrizione (pari a 7 anni e 6 mesi) sarebbe maturato il 10/12/2020, al quale va aggiunta la sospensione della prescrizione di 1 anno risultante dal verbale dell'udienza del 7/6/2018 (sospensione disposta dal d.l. 17/10/2016, conv. in legge 15/12/2016 n.229, per il periodo 27/9/2016-26/9/2017). Ne deriva che il termine effettivo di prescrizione è il 10/12/2021, successivo alla sentenza di primo grado (24/11/2020) e anteriore alla pronuncia di appello del 24/9/2024. Pertanto la Corte d'appello, preso atto dell'intervenuta prescrizione al momento della sua decisione, ha correttamente limitato la pronuncia agli effetti civili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 6
art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma indica il titolo di reato contestato; la Corte d'appello ha ritenuto di ascrivere la responsabilità ai soli effetti civili in relazione al reato previsto da questa disposizione
d.l. 17 ottobre 2016, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229
d.l. 17 ottobre 2016, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229
Il decreto-legge ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione per il periodo indicato (qui considerato tra il 27/9/2016 e il 26/9/2017) e la Corte ha applicato tale sospensione al calcolo del termine di prescrizione
codice di procedura penale, art. 611
memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
L'art. 611 c.p.p. è richiamato come mezzo con cui la difesa ha riproposto l'eccezione di prescrizione; la Corte ha esaminato la questione ma l'ha ritenuta fondata sulla computazione errata
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione deve sempre tenere conto di eventuali sospensioni legislative o processuali annotate negli atti (es. sospensioni disposte da decreti-legge convertiti in legge e riportate in verbali d'udienza).
- Se la prescrizione si è perfezionata dopo la sentenza di primo grado ma prima della decisione d'appello, la Corte d'appello può prendere atto dell'intervenuta prescrizione; è possibile che la pronuncia venga limitata agli effetti civili pur essendo estinto il reato sul piano penale.
- Per impugnare con successo la valutazione sulla prescrizione occorre dimostrare un errore concreto nel calcolo dei termini o nella valutazione delle sospensioni; mere eccezioni generiche o prive di calcoli corretti sono difficilmente persuasive.
- La difesa deve proporre l'eccezione di prescrizione tempestivamente e con computazioni precise (inclusi inizio, fine, e periodi di sospensione) e documentare le eventuali misure legislative o processuali che incidono sui termini.
- In sede di cassazione la verifica è principalmente di legittimità sul corretto svolgimento del calcolo e sull'applicazione delle norme sulla sospensione; se tali elementi sono stati correttamente valutati, il ricorso viene rigettato.
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