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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del Provvedimento (MASAF - DISAI - DG PEMAC IV) prot. uscita n. 0581995 del 29.10.2025, adottato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a firma del Dirigente, dott.ssa Roberta Cafiero, avente ad oggetto: “Istanza relativa al contributo di Arresto definitivo dell'attività di pesca di cui al Decreto Direttoriale n. 3194353 del 17/072024 - presentata da GAETANI Monia, legale rappresentante della SUPREMO SAS DI GAETANI MONIA & C., proprietaria del M/P “CASTAGNÀ”, n. UE 89 matricola 00AN03470 - ARCHIVIAZIONE”, con il quale veniva disposto l'archiviazione dell'istanza di ammissione al premio di arresto definitivo dell'attività di pesca, presentata da Gaetani Monia, legale rappresentante della società “SUPREMO S.a.s. di Gaetani Monia & C.”, quale proprietaria del M/P “CASTAGNÀ”, in considerazione del mancato soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, Decreto Direttoriale n. 319453 del 17.7.2024 (pubblicato in G.U. del 16.8.2024, n. 131) in cui è previsto che «la nave da pesca deve aver svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno», nonché di ogni altro atto annesso, connesso, prodromico e consequenziale costituente il presupposto dell'atto principale stesso, ivi compresa, ove necessario, per quanto di ragione, ove lesiva, nello specifico, la Comunicazione, prot. n. 0361417 del 4.8.2025 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avente ad oggetto: “avviso di avvio del procedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - istanza relativa al contributo di Arresto definitivo dell'attività di pesca di cui al Decreto Direttoriale n. 3194353 del 17/072024 - presentata da GAETANI Monia, legale rappresentante della SUPREMO SAS DI GAETANI MONIA & C., proprietaria del M/P “CASTAGNÀ”, n. UE 89 matricola 00AN03470”, notificata in pari data, con la quale veniva comunicato al richiedente le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza, adottata ai sensi dell'art. 10 bis, legge n. 241/1990, e di tutti i pareri presupposti e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di archiviazione dell'istanza di ammissione al contributo per l'arresto definitivo dell'attività di pesca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa ittica)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva archiviato la domanda di contributo, ritenendo non soddisfatto il requisito previsto dal decreto direttoriale applicabile, secondo cui la nave da pesca deve avere svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno negli ultimi due anni civili precedenti la presentazione della domanda. È stata altresì contestata, ove lesiva, la comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La ricorrente ha prodotto documentazione volta a contrastare i dati del sistema SIPA, utilizzati dall'Amministrazione per fondare l'archiviazione, con particolare riferimento all'attività di pesca svolta nell'anno 2023, e ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari. Ha ordinato all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento di archiviazione, in contraddittorio con la ricorrente, con particolare riguardo al confronto tra i dati del sistema SIPA posti a fondamento dell'atto, la documentazione prodotta in giudizio e quella eventualmente acquisibile da soggetti pubblici. Il riesame deve essere effettuato entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 Decreto Direttoriale n. 3194353 del 17.7.2024

    la nave da pesca deve aver svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno

    La disposizione individua il requisito temporale di attività di pesca necessario per l'ammissione al contributo per l'arresto definitivo; il TAR ha disposto un riesame sulla verifica del requisito con riferimento all'anno 2023.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione è indicata quale atto di avvio del procedimento di archiviazione e di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale; l'istanza è stata accolta ai soli fini del riesame.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione archivia una domanda di contributo sulla base di dati contenuti in un sistema informativo, la verifica del requisito sostanziale non può prescindere dal confronto con la documentazione prodotta dall'interessato e con gli ulteriori dati acquisibili da soggetti pubblici, soprattutto quando tali elementi siano idonei a porre in dubbio la correttezza o completezza della base informativa utilizzata.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai soli fini del riesame, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione in contraddittorio con l'interessato senza anticipare definitivamente l'esito del procedimento.
  • Il riesame imposto in sede cautelare deve essere svolto entro il termine stabilito dal giudice e secondo le specifiche modalità istruttorie e partecipative indicate nell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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