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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03870/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (risparmiatori)

La controversia

La controversia riguarda due buoni postali fruttiferi di durata settennale, emessi da Poste Italiane, scaduti il 17 gennaio 2008. I titolari avevano chiesto la condanna della società al rimborso dei titoli; il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale di Foggia, in riforma, aveva respinto le pretese ritenendo maturata la prescrizione del diritto di credito, poiché il primo atto interruttivo era stato individuato nella notifica della domanda giudiziale soltanto del 12 marzo 2020. I ricorrenti censurano tale decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1219 e 2943, comma 4, c.c., per avere escluso che due raccomandate inviate nel 2013 e nel 2017 costituissero atti idonei a interrompere la prescrizione; 2) omesso esame di un documento decisivo, sostenendo che una nota del 23 agosto 2017 provasse la tempestiva presentazione dei buoni per l'incasso e l'indebito rifiuto di pagamento; 3) violazione delle norme sui termini di prescrizione dei buoni postali, contestando il dies a quo e deducendo che dovesse decorrere dal 31 dicembre dell'anno di scadenza e non dalla data di scadenza; 4) erroneo accertamento del nesso causale tra l'asserito inadempimento e l'evento dannoso, lamentando anche un difetto di informativa da parte dell'ente collocatore. La Corte accoglie il primo motivo, reputando che il giudice di merito abbia confuso l'atto di esercizio del credito con l'atto di costituzione in mora: anche per un'obbligazione "querable", la mancata presentazione fisica allo sportello non esclude in sé l'idoneità della raccomandata a costituire in mora il debitore, se contiene richiesta scritta di adempimento, chiara individuazione del debitore e inequivoca volontà di far valere il credito. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di decisività, perché anche assumendo come dies a quo il 31 dicembre 2008 la prescrizione sarebbe comunque maturata prima dell'azione; peraltro la Corte richiama il principio secondo cui, per i buoni postali, il termine decennale si computa dalla scadenza del titolo. Il quarto motivo è ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: l'art. 2935 c.c. rileva solo gli impedimenti giuridici all'esercizio del diritto, non gli ostacoli di mero fatto; inoltre il richiamo alla sospensione per doloso occultamento del debito è privo di specificità perché non risulta allegato tempestivamente nei gradi di merito. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata al Tribunale di Foggia in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo e rigetta il quarto. Cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La cassazione con rinvio è disposta perché il giudice di merito dovrà verificare se le lettere inviate dai ricorrenti abbiano i requisiti dell'atto di messa in mora e quindi l'effetto interruttivo della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    La Corte richiama la norma sulla costituzione in mora per affermare che una richiesta scritta di adempimento, se chiara e rivolta al debitore individuato, può avere efficacia di costituzione in mora e quindi interrompere la prescrizione, anche senza preventiva presentazione fisica del creditore allo sportello o presso il debitore.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    La Corte ribadisce che l'atto di messa in mora, quando presenti i requisiti richiesti, produce effetto interruttivo della prescrizione.

  • art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000

    Per i buoni postali fruttiferi si applica il termine decennale di prescrizione previsto dal decreto, anche alle serie già emesse nei limiti indicati dalla disciplina richiamata; il dies a quo coincide con la data di scadenza del titolo.

  • art. 18 d.m. 19 dicembre 2000

    La norma è richiamata dai ricorrenti sul computo dei termini di prescrizione; la Corte, però, reputa la doglianza inammissibile per difetto di decisività e richiama l'orientamento che individua la decorrenza dalla scadenza del titolo.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; rilevano solo impedimenti giuridici all'esercizio del diritto, non ostacoli di mero fatto o soggettivi non espressamente contemplati dalla legge.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione per doloso occultamento del debito è configurabile solo se la relativa allegazione è stata ritualmente dedotta nei giudizi di merito; in mancanza, la doglianza è priva di concludenza.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge e omesso esame non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria dei ricorrenti è stata depositata in vista della trattazione camerale, secondo il rito richiamato nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Un atto scritto di richiesta di pagamento può costituire valida messa in mora e interrompere la prescrizione se contiene l'indicazione del debitore, la pretesa creditoria e l'intimazione o richiesta di adempimento; non è necessario che il creditore abbia prima esercitato la pretesa con le specifiche modalità esecutive richieste per l'adempimento dell'obbligazione.
  • Nei giudizi di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di buoni postali fruttiferi, il termine di prescrizione va computato secondo la disciplina speciale applicabile e il dies a quo coincide con la data di scadenza del titolo; una diversa decorrenza è irrilevante se, in ogni caso, la prescrizione risulta già maturata prima del primo valido atto interruttivo.
  • L'art. 2935 c.c. opera solo in presenza di ostacoli giuridici all'esercizio del diritto; gli impedimenti di fatto, le difficoltà pratiche o il ritardo nell'accertamento del credito non sospendono né impediscono la decorrenza della prescrizione, salvo specifiche ipotesi legali.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede una deduzione specifica e tempestiva del relativo fatto nei precedenti gradi di giudizio; in difetto, la censura è inidonea a superare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTitoli di credito
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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