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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01729/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia origina da un preliminare di vendita immobiliare relativo a una porzione di un edificio in corso di realizzazione, poi sfociato in un lodo arbitrale che aveva dichiarato risolto il preliminare e disposto la restituzione della caparra. In seguito, le parti avevano sottoscritto una transazione con cui la società si era impegnata, tra l’altro, a pagare una somma a titolo di spese legali, ad abbandonare il giudizio di impugnazione del lodo e a corrispondere ratealmente quanto dovuto al promissario acquirente. A fronte dell’inadempimento dell’ultima rata, il promissario acquirente otteneva decreto ingiuntivo per il residuo; l’opposizione della società veniva rigettata in appello, con conferma del decreto. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 34 c.p.c., sostenendo che la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1912/2018 avesse già accertato con efficacia di giudicato la risoluzione della transazione del 2013 e la natura della questione pregiudiziale comune al presente giudizio; 2) violazione dell’art. 39 c.p.c., assumendo che dovesse ravvisarsi litispendenza perché la natura non novativa della transazione era già stata accertata in altro giudizio e il credito azionato derivava comunque dal lodo arbitrale; gli altri motivi riguardavano, in via subordinata, la qualificazione della clausola risolutiva e l’omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente, perché la questione della natura non novativa della transazione costituiva questione pregiudiziale tecnica e logicamente necessaria rispetto al credito azionato e, quindi, l’accertamento compiuto nella precedente sentenza passata in giudicato non poteva essere nuovamente rimesso in discussione. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati, dichiarando assorbiti gli altri motivi, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude il riesame di questioni di diritto e di fatto che costituiscono premessa necessaria della decisione definitiva tra le stesse parti.

  • art. 34 c.p.c.

    La decisione su una questione pregiudiziale comune può spiegare efficacia di giudicato anche in un successivo giudizio, senza necessità di una domanda specifica, quando la questione sia logicamente e giuridicamente indispensabile per la decisione.

  • art. 39 c.p.c.

    La litispendenza è dedotta dalla parte ricorrente in relazione alla sovrapposizione tra giudizi aventi ad oggetto il medesimo rapporto e questioni pregiudiziali comuni.

  • art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato con il primo motivo.

  • art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del vizio processuale denunciato con il secondo motivo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo assorbito in relazione alla dedotta qualificazione della clausola contenuta nella transazione.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo assorbito in relazione alla dedotta qualificazione della clausola contenuta nella transazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo assorbito per omessa pronuncia sull’eccezione sollevata.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo assorbito in tema di clausola risolutiva e comportamento delle parti.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo assorbito in tema di clausola risolutiva espressa.

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha deciso una questione di fatto o di diritto che costituisce premessa necessaria e comune a un successivo giudizio tra le stesse parti, tale accertamento preclude il riesame della questione nel nuovo processo, anche se petitum e causa petendi sono diversi.
  • L’efficacia del giudicato si estende alle questioni pregiudiziali tecniche e logico-giuridiche che siano indispensabili alla statuizione finale, non solo al dispositivo in senso stretto.
  • La natura novativa o non novativa di una transazione, quando sia posta a fondamento del credito azionato o della difesa proposta, può integrare una questione comune idonea a produrre effetti preclusivi nel successivo giudizio.
  • La preclusione da giudicato non opera sul mero accertamento dei fatti storici contenuti in motivazione se compiuto esclusivamente per decidere su una specifica situazione di vantaggio, ma opera sui punti di fatto e di diritto che costituiscono il necessario presupposto della decisione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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