Cassazione Penale, Sentenza n. 22492/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Catania del 6/02/2024 che, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Catania, riduceva la cauzione a 400 euro e confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno per "pericolosità specifica" ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 159/2011. Il ricorrente contestava la legittimità della misura per mancata attualità della pericolosità sociale (richiamando l'art.4, comma 1, lett. c) del d.lgs. 159/2011), deducendo che il reato in materia di stupefacenti del 15/04/2022 per il quale aveva patteggiato non fosse sintomatico di pericolosità attuale, che i suoi precedenti fossero molto risalenti e già valutati in una precedente misura di prevenzione revocata l'8/04/2014, e che quindi non potessero essere nuovamente considerati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il decreto impugnato è stato depositato il 7/02/2024, le notifiche effettuate tra il 7 e l'8/02/2024, mentre il ricorso è stato presentato telematicamente il 20/02/2024, cioè 12 giorni dopo l'ultima notifica, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art.10, comma 3, del d.lgs. 159/2011. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. La Corte non si è pronunciata sul merito delle deduzioni relative alla pericolosità.
Norme richiamate
Richiamata come norma che consente l'applicazione della sorveglianza speciale per verificata "pericolosità specifica"; la Corte di merito ha ritenuto che sussistesse tale pericolosità, ma la Cassazione non ha valutato il merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - art.4, comma 1, lett. c)
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la mancata attualità della pericolosità; la deduzione è stata sollevata ma non esaminata dalla Cassazione per carenza di ammissibilità del ricorso.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - art.10, comma 3
Stabilisce il termine per proporre il ricorso in Cassazione (termine perentorio di 10 giorni dall'ultima notifica). L'inosservanza di tale termine ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
codice di procedura penale - art.616
Consente alla Corte, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisati profili di colpa, a un'ammenda o contributo alla cassa delle ammende; applicata qui con fissazione equitativa di euro 3.000.
Massime di principio
- I termini processuali per i ricorsi contro misure di prevenzione sono perentori: il ricorso per Cassazione va proposto entro 10 giorni dall'ultima notifica ai sensi dell'art.10, comma 3, d.lgs. 159/2011; il mancato rispetto comporta inammissibilità senza valutazione del merito.
- In caso di inammissibilità per tardività la Corte di Cassazione non esamina le questioni sostanziali sollevate (es. attualità della pericolosità) e può condannare il ricorrente alle spese e a pagamento in favore della cassa delle ammende se sussistono profili di colpa procedurale.
- Quando si impugnano misure di prevenzione è fondamentale documentare tempestivamente sia i profili procedurali (termine e modalità di deposito) sia quelli sostanziali (prove sulla non attualità della pericolosità e sulla valutazione dei precedenti), avendo cura di calcolare il termine dall'ultima notifica.
- La valutazione della "pericolosità specifica" può tener conto anche di reati recenti (es. stupefacenti), ma tale valutazione è di merito: per farne valere la contrarietà occorre proporre impugnazioni tempestive e ben motivate nei gradi di merito e, se necessario, nei termini di impugnazione straordinaria.
- Se in precedenti misure i precedenti sono stati già valutati e una precedente misura è stata revocata, il ricorrente deve fornire chiari argomenti giuridici e probatori per impedire che tali precedenti siano nuovamente considerati; comunque, senza rispetto dei termini processuali, tali argomentazioni non saranno esaminate dalla Corte di Cassazione.
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