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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 2 del 13.1.2026 del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva del Comune di Bianco, notificata in data 16.1.2026, ad oggetto demolizione di opere difformi dal titolo e remissione in pristino dei luoghi.

Giustizia amministrativa202600109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere difformi dal titolo edilizio e di remissione in pristino dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava, per i primi due interventi, la diversa disposizione e l’ampliamento di serre, e, per il terzo intervento, la realizzazione di un manufatto in muratura. In sede cautelare, la ricorrente ha sostenuto l’amovibilità delle strutture e l’anteriorità del manufatto al 1967, producendo una relazione tecnica e una perizia giurata. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza, allo stato degli atti e nei limiti dell’evidenza cautelare, del fumus boni iuris. Quanto ai primi due punti dell’ordinanza, la relazione tecnica della ricorrente non avrebbe adeguatamente confutato il carattere fisso delle installazioni: dalla relazione emergerebbe l’amovibilità del solo telo di protezione, non dell’intera struttura. Quanto al manufatto in muratura, la perizia giurata non avrebbe dimostrato, sulla base di dati certi e oggettivi, che l’opera fosse anteriore al 1967. Il Comune non si è costituito; per tale ragione il TAR ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto carente il fumus boni iuris e ha rigettato l’istanza.

  • d.P.R. 380/2001

    Richiamato implicitamente in relazione all’ordine di demolizione edilizia, senza specificazione nel testo degli articoli applicati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un ordine di demolizione richiede una dimostrazione prima facie della fondatezza delle censure; la carenza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza.
  • La mera amovibilità del telo o dell’elemento di protezione non dimostra, di per sé, l’amovibilità dell’intera struttura edilizia oggetto dell’ordine di demolizione.
  • L’anteriorità di un manufatto rispetto a una data rilevante ai fini edilizi deve essere dimostrata mediante dati certi e oggettivi; una perizia di parte priva di adeguati riscontri non è sufficiente, allo stato cautelare, a comprovare tale circostanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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