Cassazione Penale, Sentenza n. 31685/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo non fosse inammissibile né manifestamente infondato, ma ha escluso che ricorressero ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Tuttavia, ha constatato che il resto del reato è ormai estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che confermava la condanna per falsificazione di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero, sostenendo che, essendo residente in Italia da anni, mancasse il presupposto previsto dall'art. 135, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992. Secondo il ricorrente, senza tale presupposto la patente estera non avrebbe valore di autorizzazione amministrativa alla guida in Italia e quindi sarebbe venuta meno la rilevanza del fatto-reato (insussistenza del fatto).
Norme richiamate
d.lgs. n. 285 del 1992, art. 135, comma 1
La norma definisce il presupposto per cui una patente rilasciata all'estero acquista valore di autorizzazione alla guida in Italia; la Corte ha considerato il rilievo di tale presupposto nella valutazione dell'esistenza del fatto dedotto dal ricorrente
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
La Corte ha valutato che le ipotesi previste per il proscioglimento ex art. 129, comma 2, non risultavano applicabili e quindi non hanno permesso di pronunciarsi sul merito con proscioglimento; tuttavia l'estinzione per prescrizione ha determinato l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- La rilevanza di una patente estera come autorizzazione alla guida in Italia dipende dal rispetto dei presupposti normativi (es. art. 135 d.lgs. 285/1992); se tali presupposti sono contestati, la questione può incidere sulla qualificazione giuridica del fatto
- Un motivo che non sia manifestamente infondato può essere valutato dalla Corte di legittimità: ciò non garantisce automaticamente l'accoglimento del ricorso, ma impedisce l'immediata dichiarazione di inammissibilità
- Se non ricorrono le ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte non può dichiarare il proscioglimento per quella causa; tuttavia l'estinzione del reato per prescrizione produce l'annullamento della sentenza anche senza rimessione al giudice di merito
- In casi simili è fondamentale verificare i termini di prescrizione: anche se il motivo di merito è rilevante, la sopravvenuta prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio
- Quando si impugna una condanna per falsificazione di documenti esteri, conviene contestualmente esaminare sia la rilevanza amministrativa del documento in Italia sia lo stato di residenza del titolare, perché tali elementi possono incidere sulla sussistenza del fatto
- Per una strategia difensiva efficace, valutare alternativamente argomenti di merito (es. insussistenza del fatto per mancata efficacia amministrativa della patente estera) e argomenti processuali (es. decorso dei termini di prescrizione)
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