Cassazione Penale, Ordinanza n. 33618/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato la responsabilità penale e negato l'art. 131-bis c.p., resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità per occupazione arbitraria di immobile e per il correlato illecito di invasione di terreni o edifici. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo, in sostanza, che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la modesta offensività della condotta. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si limitava a riprodurre, in modo pedissequo, censure già formulate in appello e già disattese, senza una critica specifica alle ragioni della decisione impugnata. Inoltre, richiama la motivazione della sentenza di appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la natura permanente del reato e la prolungata durata dell'occupazione posta in essere dall'imputato.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice per i fatti di invasione di terreni o edifici; la decisione non ne approfondisce il contenuto, ma assume la permanenza del reato ai fini della verifica dell'art. 131-bis c.p.
richiamato come disposizione contestata insieme all'art. 633 c.p.; dal testo emerge soltanto che il giudizio di responsabilità riguarda anche tale fattispecie.
la causa di non punibilità è stata negata perché la condotta, per natura permanente e durata prolungata dell'occupazione, non è stata ritenuta compatibile con la particolare tenuità del fatto.
non citato espressamente, ma il motivo è qualificato come vizio di motivazione in cassazione; dal testo emerge il principio di specificità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente le censure già formulate in appello, limitandosi ad affermazioni assertive sulla correttezza della sentenza senza confrontarsi con le ragioni decisive della decisione impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione richiede una critica puntuale e argomentata al provvedimento impugnato; non basta reiterare le doglianze già disattese dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta abbia natura permanente e si sia protratta per un apprezzabile arco temporale, poiché la durata dell'offesa incide negativamente sulla valutazione della minima offensività.
- Quando la Corte di merito motiva in modo non illogico e non manifestamente contraddittorio il diniego dell'art. 131-bis c.p., la censura che non si confronti con tale argomentazione non è idonea a fondare un valido ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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