Cassazione Penale, Ordinanza n. 02957/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della sentenza di patteggiamento impugnata, che è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione emessa ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., dunque un patteggiamento. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e, conseguentemente, contestava l'entità della pena applicata. La Corte, però, ha ritenuto il motivo inammissibile sia perché non proponibile in cassazione in base all'art. 448 c.p.p., sia perché formulato in modo del tutto generico, non essendo state dedotte specifiche ragioni di censura.
Norme richiamate
Richiamati come base normativa della sentenza di patteggiamento impugnata.
Indicata come norma che non consente la proposizione del motivo dedotto in ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Il ricorrente invocava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, collegandolo alla determinazione della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con patteggiamento, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare censure non consentite dalla legge contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., se la disciplina processuale di riferimento esclude quel tipo di doglianza.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico il mancato riconoscimento di una fattispecie attenuata o la misura della pena, senza indicare specifiche ragioni di fatto o di diritto a sostegno della censura.
- In sede di legittimità, la deduzione di una diversa qualificazione del fatto o di un diverso trattamento sanzionatorio richiede un motivo specifico e ammissibile; in mancanza, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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