Cassazione Penale, Ordinanza n. 10909/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per la violazione contestata è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per la violazione della disciplina sulla guida senza patente in recidiva biennale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando l'affermazione di responsabilità e, in particolare, la prova della precedente violazione amministrativa necessaria per integrare la recidiva nel biennio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa dai giudici di merito con motivazione logica e coerente. Ha inoltre affermato che, per la guida senza patente, la recidiva nel biennio può essere provata anche tramite elementi minimi, come verbale di contestazione, prova dell'invio per l'iscrizione a ruolo o testimonianza dell'agente, non essendo necessaria un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento, soprattutto in assenza di allegazioni contrarie da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
La fattispecie di guida senza patente in recidiva biennale può essere provata anche mediante elementi indiziari minimi e non richiede necessariamente la produzione di una specifica attestazione documentale di definitività del precedente accertamento.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, la prova del pregresso illecito amministrativo non richiede necessariamente un documento formale attestante la definitività dell'accertamento precedente; è sufficiente un nucleo probatorio minimo, quale il verbale di contestazione, la prova dell'avvio della procedura di iscrizione a ruolo o la deposizione dell'operante, se non contrastato da elementi contrari.
- Un motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e logicamente confutate dai giudici di merito è inammissibile quando la motivazione impugnata risulti coerente con i dati fattuali e immune da vizi manifesti.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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