Cassazione Penale, Sentenza n. 27924/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Benevento condannando l'imputato per furto/appropriazione (artt. 81 comma 2, 624, 625 n.2 c.p.) e concedendo la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduce: (i) errata qualificazione giuridica della condotta e carenza di motivazione, poiché in appello la Corte si è limitata a motivare in termini di appropriazione indebita mentre il gravame aveva chiesto di valutare l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; (ii) omissione nella valutazione della circostanza attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p.), ossia che il pagamento del corrispettivo dell'acqua sottratta era idoneo e tempestivo; (iii) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e limiti di autosufficienza del ricorso ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'omessa e insufficiente motivazione della Corte territoriale sia sulla questione della corretta qualificazione giuridica della condotta (ha eluso il profilo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose richiesto dall'impugnazione) sia sulla valutazione della circostanza attenuante della riparazione del danno (art. 62, n.6 c.p.): la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare se il bonifico fosse idoneo e tempestivo al fine della attenuante. Per tali carenze la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Ha inoltre disposto che, preliminarmente, la Corte territoriale accerti se la persona offesa abbia presentato querela, ai sensi dell'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, richiamando l'interpretazione secondo cui la riforma Cartabia non impone al giudice un obbligo esteso di ricerca/sollecito della querela e che la mancanza della condizione di procedibilità resta in gran parte questione di fatto rilevabile nei limiti dell'autosufficienza del ricorso.
Norme richiamate
Codice penale, art. 81, comma secondo
Richiamato per la valutazione della concorso di reati nell'imputazione; il riferimento è meramente descrittivo del capo di imputazione.
Norma sul furto; la decisione evidenzia contestazioni circa la corretta qualificazione della condotta tra furto/appropriazione e l'eventuale esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Aggravante richiamata nell'imputazione originaria; utile a definire il quadro fattuale contestato.
Norma richiamata nell'originaria imputazione o motivazione processuale; citata nel ricorso come riferimento normativo collegato alla qualificazione della condotta.
Codice penale, art. 62, comma primo, n.6
Prevede la circostanza attenuante relativa al ravvedimento/riparazione del danno. La Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque valutare la sussistenza della circostanza attenuante dell'intervenuto risarcimento (idoneità e tempestività del pagamento), anche alla luce della distinzione giurisprudenziale tra ravvedimento operoso e riparazione del danno nei reati contro il patrimonio.
Codice di procedura penale, art. 606, lettere b) ed e)
Indicano i vizi di motivazione dedotti in cassazione (lett. b) inesattezza/contraddittorietà della motivazione; lett. e) violazione di norme sostanziali e processuali). La Corte ha ritenuto tali censure fondate per omissioni motivazionali della Corte territoriale.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limita l'ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esplicitato i motivi esaminati nei limiti consentiti dall'articolo.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, art. 85, comma 1
Norma introdotta dalla riforma 'Cartabia' sulla procedibilità a querela: la Cassazione evidenzia che il testo vigente non impone al giudice o alla Corte Suprema un obbligo esteso di ricerca/sollecito della querela e che la presenza o meno della querela va accertata preliminarmente dalla Corte territoriale; la soppressione di disposizioni più attive nella versione originaria mostra la volontà legislativa di non prevedere procedure speciali per sollecitare la querela.
Massime di principio
- Se l'appellante deduce una diversa qualificazione giuridica della condotta, la Corte d'appello deve motivare specificamente sul punto e non limitarsi a riclassificare la fattispecie su basi non sollevate dal gravame.
- Quando viene chiesta la valutazione della circostanza attenuante della riparazione del danno (art. 62, n.6 c.p.), il giudice deve valutare espressamente l'idoneità e la tempestività del pagamento o di altra riparazione: l'omessa valutazione costituisce vizio di motivazione.
- Dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022) non vige un obbligo generalizzato per il giudice di compiere ricerche o solleciti per acquisire una querela sopravvenuta; tuttavia la Corte territoriale deve accertare preliminarmente, sul rinvio, se la querela sia stata prodotta, perché la procedibilità a querela resta condizione rilevante.
- La mancanza della condizione di procedibilità (es. assenza di querela) va considerata una questione di fatto soggetta ai limiti dell'autosufficienza del ricorso in Cassazione: l'onere di introdurre atti sopravvenuti che documentino la persistente procedibilità può ricadere sulla pubblica accusa o sulle parti interessate.
- Omissioni o carenze motivazionali rilevanti sulla qualificazione del reato o sulle circostanze attenuanti comportano, in Cassazione, l'annullamento con rinvio affinchè la corte territoriale dia adeguata motivazione e compia le valutazioni istruttorie necessarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27753/2023 del 27/06/2023
- Sentenza penale · 27 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27754/2023 del 27/06/2023
- Sentenza penale · 27 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27755/2023 del 27/06/2023
- Sentenza penale · 27 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27756/2023 del 27/06/2023
- Sentenza penale · 27 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27760/2023 del 27/06/2023
- Sentenza penale · 27 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27761/2023 del 27/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →