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Ordinanza

Ordinanza n. 509/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: quanto al ricorso introduttivo 1.- dell’AUA n. 29/2024 del 06/08/2024 rilasciata dal Comune di San Marzano sul Sarno, con cui è stata rilasciata, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant’altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie, l’AUA gravata quale modifica non sostanziale dell’AUA n. 25/2023, che è stata pertanto annullata e sostituita, in favore della Società La Rinascita di Luigi Romano & Figli S.r.l. per l’attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (esclusi succhi di frutta e di ortaggi) in sostituzione dei titoli abilitativi indicati dal D.P.R. 59/2013: a1) autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/2006; a2) autorizzazione allo scarico in non in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/2006; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D. Lgs. n. 152/2006; e2) nulla osta di cui all'art. 8, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; 2.- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e, in ogni caso, richiamato nell’AUA sub 1 ed, in particolare: 2.a.- della precedente AUA n. 25/2023 del 06.07.2023 rilasciata dal Comune di San Marzano sul Sarno; 2.b.- della nota prot. n. PSA 202400071545 della Provincia di Salerno del 21.06.2024, recante indizione della Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90; 2.c.- dei pareri dei soggetti competenti ex art. 2 comma 1 lettera c del D.P.R. 59/2013 (Ente Idrico Campano Ambito Sarnese Vesuviano parere favorevole confermato dalla nota di nulla osta prot. n.16221 del 01.07.2024, in cui conferma il parere n.5450/2023, prot. gen. n.0006882 del 27.03.2023; Comune di San Marzano sul Sarno nota prot. n.11160 del 17.07.2024, in cui si conferma il parere favorevole già espresso con nota prot.n. 8488 del 10.5.2023; Regione Campania, Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti – Salerno conferma le prescrizioni contenute nel precedente parere espresso con nota prot. n.20230226615 del 02.05.2023 con cui, l’UOD, esprime parere favorevole con prescrizioni, Provincia di Salerno Settore Ambiente Servizio Autorizzazione Unica Ambientale - Provincia di Salerno prot. PSA 20240084856 del 31.07.2024); della proposta motivata del Responsabile del Servizio SUAP prot. n.12193/2024; nonché per l’accertamento e per la declaratoria: a.- dell’illegittimità dell’AUA n. 29/2024 del 06/08/2024 rilasciata dal SUAP del Comune di San Marzano sul Sarno alla Società La Rinascita” srl di Luigi Romano & Figli, alla luce dei motivi di ricorso e per violazione della Autorizzazione Unica Ambientale - Provincia di Salerno prot. PSA 20240084856 del 31.07.2024, il tutto anche a mezzo e previa declaratoria di nullità e/o di annullamento e/o di inefficacia dell’AUA n. 29/2024 del 06/08/2024 rilasciata alla Società La Rinascita” srl di Luigi Romano & Figli; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 25.10.2025, 1.- dell’AUA n. 33/2025 rilasciata dal Comune di San Marzano sul Sarno in data 13.08.2025, recante modifica sostanziale dell’AUA n. 29/2024; 2.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nell’AUA sub 1 ed, in particolare: dei pareri favorevoli del Comune di San Marzano sul Sarno prot. n. 12354 del 11.07.2025, dell’Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, parere favorevole n. 11233/2025 prot. gen. n. 17971 del 21.07.2025; della Regione Campania, Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti Salerno, con nota prot.n. 379442/2025 del 30/07/2025; dell’adozione da parte del Settore Ambiente Servizio Autorizzazione Unica Ambientale n. 2582/2025 Provincia di Salerno prot. PSA 202500089584 del 01.08.2025; 3.- dell’AUA prot. n. 2582 della Provincia di Salerno prot. PSA 202500089584 del 01.08.2025, di cui se ne chiede l’annullamento, unitamente a quelli impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202401715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: AUA n. 29/2024 e AUA n. 33/2025, relative allo stabilimento per la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 29/2024 rilasciata dal Comune di San Marzano sul Sarno in favore della società controinteressata, deducendone l'illegittimità anche in relazione all'AUA provinciale e agli atti della conferenza di servizi e dei soggetti competenti in materia ambientale. Con motivi aggiunti hanno impugnato l'AUA n. 33/2025, recante modifica sostanziale dell'AUA n. 29/2024, nonché i relativi pareri e l'AUA provinciale n. 2582/2025. Dal testo dell'ordinanza emerge che le censure riguardano, in particolare, la legittimità edilizia dello stabilimento, la conformità urbanistica, la compatibilità paesaggistica, il superamento nell'AUA n. 33/2025 delle problematiche che risultavano ancora rilevanti nell'AUA n. 29/2024, nonché l'asserito rilascio delle Autorizzazioni Uniche nn. 231/2024 e 329/2025 da parte della Struttura di Missione ZES e il rapporto tra tali autorizzazioni e le AUA impugnate.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso le questioni di rito o di merito. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune di San Marzano sul Sarno una relazione documentata e approfondita sui fatti di causa, rilevando che il Comune, pur essendo l'amministrazione principalmente coinvolta dagli atti contestati, non si era costituito. Il Comune dovrà prendere posizione sulle censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e chiarire: la legittimità edilizia dello stabilimento; la conformità urbanistica e la compatibilità paesaggistica; gli atti e gli elementi in base ai quali tali problematiche sarebbero state superate nell'AUA n. 33/2025, diversamente da quanto risultava dall'AUA n. 29/2024; l'asserito rilascio delle Autorizzazioni Uniche nn. 231/2024 e 329/2025 da parte della Struttura di Missione ZES; il contenuto di tali autorizzazioni e il loro rapporto con le AUA impugnate. Anche la società controinteressata è stata onerata del deposito delle predette Autorizzazioni Uniche. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante deposito telematico. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 15 dicembre 2026, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa per l'indizione della conferenza di servizi relativa al procedimento autorizzatorio, senza che l'ordinanza ne definisca specificamente l'interpretazione.

  • d.P.R. 59/2013

    È richiamato quale disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e dei pareri dei soggetti competenti, senza una decisione interpretativa specifica da parte del Collegio.

  • d.lgs. 152/2006

    È richiamato in relazione alle autorizzazioni agli scarichi e alle emissioni in atmosfera comprese nell'AUA, senza che l'ordinanza risolva questioni interpretative sulle relative disposizioni.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende da chiarimenti documentati su fatti rilevanti e l'amministrazione direttamente coinvolta non si è costituita, il giudice amministrativo può disporre un'apposita istruttoria, onerando l'amministrazione di depositare una relazione approfondita e di prendere posizione sulle censure dedotte.
  • In una controversia riguardante un'Autorizzazione Unica Ambientale, l'istruttoria giudiziale può estendersi alla verifica della legittimità edilizia, della conformità urbanistica e della compatibilità paesaggistica dello stabilimento, nonché ai rapporti tra l'AUA e ulteriori autorizzazioni uniche rilasciate nell'ambito della disciplina ZES, quando tali profili siano rilevanti per la decisione.
  • La società controinteressata può essere onerata del deposito degli atti autorizzativi nella sua disponibilità, quando tali documenti siano necessari per ricostruire il quadro fattuale e il rapporto tra i titoli impugnati e le autorizzazioni connesse.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processuale
RamiAmbienteEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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