Ordinanza n. 117/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, – del provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria–Asti, prot. n. -OMISSIS-, recante la sospensione per la durata di tre mesi della patente a crediti della società ricorrente ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nei confronti di -OMISSIS- notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 02-17 gennaio 2026, – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese la relazione istruttoria, le note interne e gli atti del procedimento, ove esistenti e comunque conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione per tre mesi della patente a crediti della società ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 81/2008
Esito
Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria-Asti che aveva disposto per tre mesi la sospensione della sua patente a crediti. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenti, comprese la relazione istruttoria, le note interne e gli atti del procedimento. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti; in sede cautelare, la società contestava comunque la legittimità del provvedimento sanzionatorio, mentre il giudice ha esaminato il requisito del fumus boni iuris con riguardo alla motivazione sui presupposti di legge, al nesso causale e all’imputabilità soggettiva della responsabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato in relazione ai presupposti di legge e conforme ai criteri indicati dalla circolare interna del 23 settembre 2024, che richiede una motivazione specifica sul nesso di causalità e sull’imputabilità soggettiva della responsabilità. Non è stata quindi disposta la sospensione dell’efficacia dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della società ricorrente, soccombente, e liquidate in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. 81/2008
Costituisce la base normativa del provvedimento di sospensione della patente a crediti; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione dell’atto rispetto ai presupposti di legge.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; l’istanza è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo è negata quando non risulta sussistente il fumus boni iuris, anche se il giudizio di merito resta pendente.
- Un provvedimento di sospensione della patente a crediti è assistito da adeguata motivazione, ai fini cautelari, quando espone i presupposti di legge e specifica il nesso di causalità e l’imputabilità soggettiva della responsabilità.
- La conformità del provvedimento ai criteri motivazionali indicati dalle direttive o circolari interne dell’amministrazione concorre a escludere, in sede cautelare, la manifesta fondatezza delle censure contro l’atto.
- In applicazione del principio di soccombenza, il rigetto dell’istanza cautelare comporta la condanna della parte ricorrente alle spese della fase cautelare, salvo diversa valutazione del giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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