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Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- (m_dg.GDAP. -OMISSIS-) notificato al ricorrente in data 5.12.2025 con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale - Divisione I - Corpo di polizia penitenziaria, ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art 42 bis del D.LGS N.151/2001 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- o -OMISSIS-. - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una casa circondariale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, in particolare, l’idoneità delle ragioni esposte nel preavviso di rigetto e recepite nel diniego, nonché l’erroneità della percentuale di scopertura dell’organico nella sede di attuale impiego, indicata dall’amministrazione in misura superiore al 59%. Il ricorrente ha inoltre richiamato un precedente provvedimento di diniego e documentazione relativa all’organico in servizio alla data del 6 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto idonee a fondare il diniego le argomentazioni contenute nel preavviso di rigetto, relative all’ingente scopertura dell’organico nella sede di attuale impiego, superiore al 59%. La contestazione della percentuale è stata giudicata non condivisibile perché il dato utilizzato dall’amministrazione risaliva al momento della formulazione del preavviso ed era stato recepito nel provvedimento del 5 dicembre 2025, mentre la documentazione prodotta dal ricorrente si riferiva alla situazione dell’organico alla diversa data del 6 febbraio 2026. È stata ritenuta irrilevante anche la contestazione di un precedente diniego, adottato diversi mesi prima sulla base di una situazione di fatto potenzialmente diversa. Il periculum in mora non è stato esaminato o comunque non è risultato decisivo, essendo stata esclusa la sussistenza del fumus. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza di assegnazione temporanea proposta dal dipendente; il provvedimento cautelare non definisce nel merito i presupposti applicativi della norma, ma ritiene prima facie idonee le esigenze organizzative addotte dall’amministrazione per respingere l’istanza.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela delle categorie particolari di dati personali, inclusi i dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris è insussistente quando il diniego di assegnazione temporanea è fondato su una rilevante scopertura dell’organico nella sede di attuale impiego e le relative ragioni risultano esposte nel preavviso di rigetto e recepite nel provvedimento finale.
  • La contestazione giudiziale di un dato organizzativo utilizzato dall’amministrazione deve riferirsi alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto impugnato; documentazione concernente una situazione dell’organico successiva non è, di per sé, idonea a dimostrare l’erroneità del dato considerato dall’amministrazione.
  • Un precedente diniego fondato su una situazione di fatto risalente non è decisivo per contestare un nuovo diniego, quando le condizioni organizzative dell’amministrazione possono essere mutate nel periodo intercorrente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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