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Ordinanza

Ordinanza n. 540/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: precedente ordinanza di nomina del Commissario ad acta nell’ambito dell’ottemperanza della sentenza del giudice ordinario che riconosceva il diritto alla retribuzione professionale docenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l’esecuzione della sentenza n. 329/2022 del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto al docente, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati per supplenze brevi e saltuarie, il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001. Con la sentenza n. 1471/2025 il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza e, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione dopo il termine di sessanta giorni, aveva nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Commissario nominato ha successivamente rappresentato che gli adempimenti richiesti esulavano dalle proprie attribuzioni, chiedendo di essere sostituito con il responsabile della Direzione Generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, ritenuto competente a provvedere.

La decisione

Il TAR accoglie la richiesta del Commissario ad acta e lo sostituisce con il responsabile della Direzione Generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Al nuovo Commissario assegna il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per eseguire tutti gli adempimenti necessari all’attuazione della sentenza, previa adozione degli atti indicati nella sentenza n. 1471/2025. Il Commissario è inoltre autorizzato a delegare gli adempimenti a un altro dirigente o a un funzionario apicale del Ministero, senza necessità di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la nomina e la sostituzione del Commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Prevede la retribuzione professionale docenti, riconosciuta nella fattispecie anche in relazione ai contratti a tempo determinato oggetto della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta nominato rappresenta motivatamente di non essere competente a compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato, il giudice può sostituirlo individuando l’organo o il dirigente amministrativo competente.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare al Commissario ad acta un termine specifico per l’esecuzione degli adempimenti e autorizzarlo preventivamente a delegarli a un dirigente o a un funzionario apicale dell’amministrazione, senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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