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Sentenza

Sentenza n. 3125/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti di integrazione delle graduatorie dei vincitori e dei non vincitori della procedura straordinaria per la classe di concorso A011, nella parte in cui lo scorrimento non aveva incluso il candidato collocato alla posizione n. 185

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva partecipato alla procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A011. A seguito dell’immissione in ruolo dei vincitori, l’Ufficio scolastico regionale aveva disposto lo scorrimento della graduatoria per le rinunce, arrivando fino alla posizione n. 184. Il candidato, collocato alla posizione n. 185, sosteneva che tra i rinunciatari dovesse essere conteggiata anche la seconda classificata, risultata vincitrice di un altro concorso e autrice di una comunicazione di rinuncia alla procedura in data 10 ottobre 2022. L’amministrazione aveva fornito dichiarazioni contraddittorie: una prima relazione indicava la candidata tra le rinunciatarie, mentre una successiva relazione attestava che il suo nominativo non figurava nell’elenco dei 21 rinunciatari e degli ulteriori 3 candidati. L’appellante deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado, l’errata ricostruzione dei fatti e la violazione dell’art. 5, comma 11-quater, d.l. n. 198/2022, sostenendo che il corretto computo delle rinunce avrebbe portato lo scorrimento fino alla posizione n. 185, consentendogli l’accesso al percorso di stabilizzazione. Chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e la reintegrazione in forma specifica o, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso introduttivo. Dalla documentazione acquisita in istruttoria è risultato che la candidata seconda classificata aveva comunicato la rinuncia il 10 ottobre 2022, mentre la graduatoria del primo scorrimento era stata pubblicata il 3 ottobre 2023, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile. La rinuncia avrebbe quindi dovuto essere conteggiata tra quelle rilevanti ai fini dello scorrimento. Poiché l’amministrazione non aveva inserito la candidata nell’elenco dei rinunciatari, lo scorrimento era stato limitato alla posizione n. 184 anziché arrivare alla posizione n. 185, spettante all’appellante. È stata ritenuta irrilevante la sopravvenuta decadenza delle graduatorie, poiché il diritto dell’appellante all’inserimento sussisteva già alla data del primo scorrimento, quando la graduatoria era ancora valida. Per assicurare tutela effettiva senza incidere sui diritti acquisiti dai candidati già beneficiari dello scorrimento, il Collegio ha imposto all’amministrazione di inserire l’appellante in graduatoria in ultima posizione e in sovrannumero, con decorrenza dalla data del secondo scorrimento e con ogni conseguenza di legge. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 11-quater, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

    La disposizione impone di considerare tutti i rinunciatari effettivi ai fini dello scorrimento, purché lo scorrimento avvenga entro il limite dei posti attribuiti alla procedura e prima della pubblicazione delle graduatorie del concorso pubblico indicato dalla norma.

  • art. 59, comma 9-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova...

    La norma disciplina la procedura straordinaria di reclutamento dei docenti e il regime delle relative graduatorie, come modificato dal decreto milleproroghe.

  • art. 46, d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 79

    La pubblicazione delle graduatorie del concorso pubblico costituisce il termine finale entro il quale effettuare lo scorrimento degli eventuali rinunciatari previsto dall’art. 5, comma 11-quater, d.l. n. 198/2022.

  • art. 59, commi 1, 2, 3 e 4, d.l. 25 maggio 2021, n. 73

    La procedura concorsuale straordinaria era riferita ai posti residuati dalle precedenti immissioni in ruolo disciplinate da tali disposizioni.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali in cui la legge prevede lo scorrimento della graduatoria per le rinunce, l’amministrazione deve computare ogni rinuncia tempestivamente comunicata dal candidato prima della formazione dello scorrimento, anche se la relativa comunicazione non è stata inizialmente acquisita o è stata omessa dagli elenchi amministrativi.
  • Quando l’omessa considerazione di una rinuncia determina uno scorrimento arrestato a una posizione inferiore rispetto a quella spettante, il candidato collocato nella posizione successiva ha diritto alla riedizione dell’operazione e all’inserimento in graduatoria, non potendo l’errore amministrativo comprimere la sua posizione concorsuale.
  • La successiva decadenza della graduatoria non impedisce di correggere uno scorrimento illegittimo se il candidato aveva già maturato il diritto a essere incluso nella graduatoria alla data in cui lo scorrimento avrebbe dovuto essere effettuato e la graduatoria era allora ancora valida.
  • Quando il tempo trascorso e la tutela dei candidati già inseriti rendono non opportuno rimuovere gli effetti degli scorrimenti già disposti, il giudice può conformare l’azione amministrativa ordinando l’inserimento dell’avente diritto in ultima posizione e in sovrannumero, con decorrenza dalla data dello scorrimento illegittimamente eseguito.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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