Cassazione Civile, Ordinanza n. 18902/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un ente datoriale territoriale, alla quale, dopo il mutamento del contratto collettivo applicato da un contratto interno di settore artigiano al CCNL terziario, era stato riconosciuto un "superminimo non assorbibile" previsto da un accordo di salvaguardia del 1997 e da un successivo accordo integrativo aziendale del 2004. L’ente datoriale aveva poi disdettato tutti gli accordi integrativi e comunicato che, dal 2020, il superminimo non sarebbe più stato corrisposto. La lavoratrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento della voce retributiva; l’opposizione del datore di lavoro veniva inizialmente rigettata dal Tribunale, ma la Corte d’Appello revocava il decreto, ritenendo che il superminimo fosse di fonte collettiva, non incorporato nel contratto individuale e quindi caducabile per effetto della disdetta e dei successivi assetti collettivi. In cassazione la lavoratrice deduceva tre motivi: (1) violazione degli artt. 2077, comma 2, e 2103 c.c., sostenendo che il trattamento economico raggiunto non poteva essere ridotto in sede di successione di contratti collettivi; (2) violazione delle stesse norme per non avere la Corte territoriale considerato che il superminimo doveva restare stabilmente acquisito al patrimonio individuale, nonostante il mutamento in peius della contrattazione collettiva; (3) travisamento della prova e violazione degli artt. 1362, comma 2, e 1363 c.c. nell’interpretazione dell’accordo di salvaguardia del 28/04/1997, con critica all’accertamento secondo cui tale accordo sarebbe stato applicabile anche ai dipendenti rimasti in servizio presso l’originario datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il trattamento economico anteriormente goduto non derivava da una pattuizione individuale, ma da un contratto collettivo esterno al rapporto individuale, dunque modificabile anche in peius da una successiva disciplina collettiva; il rinvio contenuto nella lettera di assunzione era un rinvio meramente formale alla fonte collettiva. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il superminimo può considerarsi incorporato nel contratto individuale solo quando sia collegato a qualità professionali, mansioni o particolari modalità di esecuzione della prestazione; nella specie non era emersa una simile causale individuale e il beneficio era stato riconosciuto indistintamente a tutti i dipendenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per confusione argomentativa sia perché mirava a ottenere una nuova interpretazione dell’accordo collettivo in sede di legittimità; inoltre le doglianze in fatto non evidenziavano un unico fatto decisivo, come richiesto dal vizio dedotto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite di legittimità.
Norme richiamate
La norma non impedisce la modificabilità in peius di trattamenti derivanti da fonte collettiva esterna al contratto individuale; opera nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non per stabilizzare in modo assoluto le clausole collettive nel tempo.
Il principio di irriducibilità della retribuzione non è invocabile, in questa fattispecie, per impedire la sostituzione di una disciplina collettiva con altra successiva meno favorevole quando la voce retributiva ha fonte collettiva e non individuale.
È richiamato come contesto del trasferimento di ramo d’azienda e del mutamento del quadro contrattuale, ma non come norma che renda immutabili le condizioni economiche pattuite in sede collettiva.
art. 36 Cost.
La Corte richiama il rispetto del minimo costituzionale della retribuzione, ritenendo pacifico che il CCNL terziario lo rispettasse.
L’interpretazione del contratto collettivo non può essere rimessa in cassazione come mera rivalutazione del merito se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura delle risultanze di causa.
Richiamato nel motivo sulla corretta interpretazione sistematica dell’accordo di salvaguardia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo apprezzamento interpretativo.
È il parametro processuale usato per dedurre violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro processuale usato per il terzo motivo, ma la doglianza è stata reputata inammissibile per confusione e per improprio tentativo di riesame del merito.
La valutazione sull’opportunità della pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio; nel caso concreto la richiesta è stata disattesa perché la questione non presentava particolare rilevanza.
Massime di principio
- Una voce retributiva prevista da una fonte collettiva esterna al contratto individuale non si consolida automaticamente nel patrimonio del lavoratore: essa può essere modificata anche in senso peggiorativo da successivi accordi collettivi, salvo che emerga una specifica incorporazione individuale o una diversa pattuizione espressa.
- Il rinvio contenuto nel contratto individuale a un contratto collettivo, quando è meramente formale e serve solo a individuare la disciplina applicabile, non determina l’incorporazione immutabile delle clausole collettive nel rapporto individuale.
- Il superminimo può assumere natura individuale e quindi essere sottratto ai mutamenti della contrattazione collettiva solo se risulta connesso a qualità professionali, mansioni o modalità specifiche della prestazione; in mancanza, resta trattato come istituto di fonte collettiva.
- L’interpretazione di un accordo collettivo in sede di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio o nella mera sostituzione dell’opzione ermeneutica del ricorrente a quella del giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi presuppone un fatto storico unico e realmente decisivo; la deduzione di più circostanze alternative o plurime indebolisce di per sé la censura.
- Il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce, di regola, la rimodulazione di trattamenti economici di origine collettiva quando la loro fonte resta esterna al contratto individuale e la nuova disciplina rispetta il minimo costituzionale.
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