Cassazione Penale, Ordinanza n. 07298/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il solo motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di una causa di non punibilità con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha però rilevato che, in caso di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, sono proponibili soltanto censure relative alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è stato quindi ritenuto fondato su motivi non consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura proposta non rientrasse tra i motivi deducibili contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., perché diretta a contestare la mancata declaratoria di una causa di non punibilità/proscioglimento e non vizi della volontà di accesso al concordato o difformità della decisione rispetto all'accordo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile per cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non per censure su motivi rinunciati o su proscioglimenti ex art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., quando non attenga ai vizi consentiti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È il titolo di reato richiamato nel ricorso, rispetto al quale era invocata la declaratoria di una causa di non punibilità; il testo non indica ulteriori dettagli sul fatto contestato.
Procedura di concordato in appello richiamata come base del limite oggettivo dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili solo censure che investano la formazione del consenso delle parti, il consenso del Procuratore generale e la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la censura non incide sui vizi tipici consentiti.
- Le doglianze relative a motivi rinunciati nel concordato in appello esulano dal perimetro del controllo di legittimità e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti, il ricorrente è condannato anche alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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