Cassazione Penale, Ordinanza n. 07277/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato, solo rideterminando il trattamento sanzionatorio, la responsabilità penale di un imputato per furto aggravato, condannandolo a mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e carenza di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse generico e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata e non indicando puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto; per tale ragione lo ha giudicato non deducibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata nel riconoscere la responsabilità penale e nel giustificare la pena, e che il ricorso fosse manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché del tutto generico e aspecifico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo è generico e aspecifico, non indica con precisione le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si confronta adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
Dall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nel senso minimo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva o apodittica è inammissibile.
- Non è deducibile in cassazione un motivo che si limiti a prospettare violazione di legge o vizio motivazionale senza indicare puntualmente gli errori della decisione di merito e senza spiegare perché la motivazione sarebbe logicamente o giuridicamente viziata.
- Quando la sentenza di merito fornisce una motivazione congrua sul riconoscimento della responsabilità e sulla determinazione della pena, il ricorso che non si misuri con tali argomentazioni è manifestamente inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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