Cassazione Penale, Ordinanza n. 07284/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ed esclusa la recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di sette mesi di reclusione e 1.500 euro di ammenda. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che esse non fossero state riconosciute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche fosse legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi sulla personalità dell'imputato, e ha osservato che nel ricorso non erano stati indicati specifici elementi a sostegno della censura, limitandosi il ricorrente a formule assertive e prive di argomentazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte richiama la riqualificazione del fatto in questa ipotesi attenuata in materia di stupefacenti, già effettuata dal giudice di appello.
circostanze attenuanti generiche
Il loro riconoscimento non costituisce un diritto automatico in assenza di elementi negativi, ma richiede elementi positivi; la loro mancanza legittima il diniego.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dal semplice rilievo dell'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato, senza che sia necessario individuare specifici elementi negativi.
- Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente per il solo fatto che non emergano profili sfavorevoli nella personalità dell'imputato; occorrono elementi positivi valorizzabili in senso favorevole.
- Un motivo di ricorso per cassazione che deduca violazione di legge o vizio di motivazione in modo meramente assertivo, senza sviluppare specifiche argomentazioni e senza indicare gli elementi trascurati dal giudice di merito, è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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