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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07282/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p., dopo aver rinunciato ai motivi di merito salvo quelli concernenti la quantificazione della pena e le circostanze attenuanti generiche. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha lamentato che le circostanze attenuanti generiche non erano state riconosciute nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché attinente a un profilo di merito e alla riqualificazione del fatto, incompatibile con il concordato sui motivi di appello; ha ritenuto infondato il secondo rilievo, osservando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era adeguata e immune da vizi logico-giuridici, avendo il giudice di merito valorizzato la condotta negativa successiva al reato, consistente nella violazione delle prescrizioni di una misura non detentiva, e quindi giustificando una riduzione contenuta per le attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, contro la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione, mentre restano precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso di pena illegale. Nel caso concreto, la doglianza sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è stata ritenuta preclusa perché implicava una rivalutazione complessiva del fatto e una diversa qualificazione giuridica, incompatibili con la rinuncia ai motivi di merito. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello limita il sindacato di legittimità alle sole censure sulla formazione della volontà, sul consenso del Procuratore generale e sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano precluse le doglianze sui motivi rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata nel provvedimento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La richiesta di riconoscimento della lieve entità presuppone una valutazione complessiva degli elementi del fatto e può implicare una riqualificazione giuridica non consentita quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di merito nel concordato in appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulle statuizioni impugnate comporta rinuncia a dedurre in cassazione censure diverse, anche se rilevabili d'ufficio, con l'unica eccezione della pena illegale.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sui motivi di appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero requirente e alla divergenza tra accordo e decisione; non è invece consentito rimettere in discussione i motivi rinunciati.
  • Quando l'imputato, nell'ambito del concordato in appello, rinuncia ai motivi di merito, è preclusa la censura che richieda una nuova valutazione complessiva del fatto o una diversa qualificazione giuridica della fattispecie.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della lieve entità in materia di stupefacenti non è deducibile in cassazione se comporta una rivalutazione del fatto incompatibile con la struttura del concordato sui motivi di appello.
  • Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sulla misura delle attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
  • La valutazione negativa della condotta successiva al reato, ivi compresa la violazione di prescrizioni di una misura non detentiva, può legittimamente giustificare il riconoscimento contenuto delle circostanze attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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