Cassazione Penale, Ordinanza n. 07283/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze non deducibili in cassazione perché dirette a contestare la valutazione del fatto e della prova compiuta dal giudice di merito, sorretta da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con il primo motivo ha dedotto che la sostanza sarebbe stata destinata a uso personale; con il secondo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero meramente ripetitive di quelle già esaminate e respinte nel merito, e che mirassero in realtà a sollecitare una diversa valutazione della prova e del fatto, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non illogica. È stato anche rilevato che la Corte territoriale aveva desunto la finalità di spaccio dal quantitativo della sostanza, dal rinvenimento di un bilancino e dalle modalità di occultamento; quanto alle attenuanti generiche, il giudice di merito le aveva implicitamente negate per assenza di elementi positivi, mentre la richiesta in appello era stata formulata in modo generico e senza indicazioni specifiche.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per condotta ritenuta finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.
art. 62-bis c.p.
Rilevato solo indirettamente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice di merito ha negato per mancanza di elementi positivi specifici.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e non manifestamente illogica.
- La finalità di spaccio può essere desunta dal giudice di merito da indici fattuali come il quantitativo di sostanza, la presenza di strumenti tipici del confezionamento o del frazionamento, e le modalità di occultamento; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito, anche implicitamente, non ravvisi elementi positivi a favore dell'imputato; una richiesta formulata in modo generico e priva di specifici elementi non impone un diverso esito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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