Cassazione Penale, Ordinanza n. 07279/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, la condanna già pronunciata nei gradi di merito per i reati tributari contestati, rilevando che la motivazione della Corte di appello era congrua sia sulla responsabilità sia sull'aumento di pena per la continuazione. È stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato per reati tributari. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, sostenendo in sostanza di essere un mero prestanome e di non dover rispondere dei reati contestati; con il secondo motivo ha lamentato difetto di motivazione sull'aumento di pena applicato a titolo di continuazione ex art. 81 c.p., ritenuto eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata tra i reati tributari per i quali è stata confermata la condanna; la Corte ne tratta solo in relazione alla responsabilità del soggetto formalmente legale rappresentante ma di fatto prestanome.
norma richiamata tra i reati tributari contestati; la Corte ribadisce che il prestanome risponde se abbia una qualche possibilità di ingerenza o collaborazione nella gestione sociale.
norma richiamata tra i reati tributari contestati; la Corte non entra nel merito della tipologia della condotta, limitandosi a confermare la motivazione di condanna.
richiamato in relazione all'aumento di pena per la continuazione, ritenuto congruo e non illogico dalla Corte di appello.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre le medesime censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito, senza evidenziare vizi effettivi di legittimità.
- In materia di reati tributari, il prestanome non è automaticamente esente da responsabilità: risponde quando, pur non essendo il gestore sostanziale della società, abbia comunque un ruolo di ingerenza, disponibilità a schermare il dominus o concreta interazione nella gestione sociale.
- La responsabilità del rappresentante formale può essere desunta anche da elementi testimoniali che dimostrino la sua interlocuzione con terzi nei rapporti societari e fiscali.
- L'aumento di pena per continuazione è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente opporre una diversa valutazione di merito sulla sua misura.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- art. 4 d.lgs. 74/2000
- art. 5 d.lgs. 74/2000
- art. 10 d.lgs. 74/2000
- art. 81 c.p.
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