Cassazione Penale, Ordinanza n. 07278/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di ragioni per esonero. La condanna per furto e il relativo trattamento sanzionatorio sono rimasti fermi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per furto. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, osservando che la decisione impugnata era adeguatamente motivata e che, in tema di pena, una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di commisurazione è richiesta solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; nel caso concreto la pena era stata contenuta in misura media o prossima al minimo edittale.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna per furto oggetto di impugnazione
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena rimessi al giudice di merito; la loro applicazione è sindacabile solo nei limiti della motivazione necessaria quando la pena sia elevata rispetto al minimo o alla media edittale
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio riservata al giudice di merito.
- La motivazione sulla dosimetria della pena deve essere particolarmente analitica solo quando la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; quando invece la pena si collochi in area media o prossima al minimo, è sufficiente una motivazione sintetica o implicita, se il percorso argomentativo complessivo è coerente.
- La determinazione della pena effettuata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è tendenzialmente insindacabile in cassazione se non presenta manifeste lacune o illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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