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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41870/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del PM, aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione/acquisto di stupefacenti). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che doveva operare la "retrodatazione" della decorrenza dei termini di custodia cautelare (cosiddetta "contestazione a catena"): i procedimenti erano gemmazioni, pendenti presso lo stesso ufficio/magistrato, la separazione non poteva essere strumentale e gli elementi idonei per la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al tempo della prima (in particolare, per i sospetti emersi al momento del primo arresto), per cui l'ordinanza successiva sarebbe illegittima rispetto alla decorrenza dei termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. Ha richiamato l'articolata giurisprudenza e dottrina sull'art. 297 c.p.p. (istituto della "contestazione a catena") e condiviso il ragionamento del Tribunale del riesame secondo cui: 1) si era in presenza di due procedimenti distinti (gemmazione) e la separazione non risultava arbitraria; 2) era configurabile la seconda delle ipotesi previste dalla giurisprudenza su art. 297 (connessione qualificata con intervenuto decreto di giudizio immediato per il primo fatto), per la quale la retrodatazione opera solo se i fatti oggetto del provvedimento successivo erano "desumibili" dagli atti prima del rinvio a giudizio; 3) il requisito della "desumibilità" non era soddisfatto, perché gli elementi indiziari decisivi (consulenza e analisi della copia forense del cellulare) erano stati acquisiti solo con deposito del 20/11/2023, successivo al primo provvedimento. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen., comma 3

    Disciplina la "retrodatazione" della decorrenza dei termini di custodia cautelare ("contestazione a catena"). Va interpretata secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Consulta: esistenza di tre fattispecie operative (a) ordinanze nello stesso procedimento con connessione qualificata -> retrodatazione automatica; (b) ordinanze in procedimenti distinti con rinvio a giudizio intervenuto per il primo fatto -> retrodatazione solo se i fatti della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio; (c) casi di assenza di connessione o connessione non qualificata -> retrodatazione possibile se gli elementi per la seconda ordinanza erano desumibili dagli atti e se la separazione dei procedimenti non è stata strumentale)

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce le condotte di traffico, detenzione e analoghi reati in materia di stupefacenti; è il capo di imputazione a fondamento dell'applicazione della misura cautelare nel caso concreto

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi di connessione tra reati (concorso formale, continuazione, nesso teleologico) rilevanti per l'applicazione delle regole sulla retrodatazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 408/2005

    Ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 297 c.p.p. anche ai casi in cui, pur trattandosi di fatti diversi, gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza (ampliamento rispetto al testo originario)

  • Corte Costituzionale, sent. n. 233/2011

    Ha inciso sul regime della retrodatazione con riguardo a specifiche fattispecie (esclusioni legate a condanne passate in giudicato), contribuendo alla definizione del campo applicativo della norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione quando non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento della sanzione

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama l'esigenza che l'impugnazione contenga una critica argomentata del provvedimento impugnato; la Corte ha rilevato che il ricorso era generico e privo del necessario confronto critico

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di depositare memoria; nel processo si è proceduto con memoria del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ("contestazione a catena") si applica differentemente a seconda dello scenario: (i) se le ordinanze sono nello STESSO procedimento e sussiste connessione qualificata la retrodatazione è automatica; (ii) se le ordinanze sono in procedimenti distinti e per il primo è intervenuto il decreto di rinvio a giudizio, la retrodatazione opera solo se i fatti della seconda ordinanza erano "desumibili" dagli atti prima del rinvio a giudizio; (iii) per connessioni non qualificate la retrodatazione è possibile solo se gli elementi per la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti e la separazione non è stata strumentale
  • La nozione di "desumibilità" non equivale alla mera conoscibilità: è necessario che dagli atti esistesse un quadro indiziario sufficientemente compiuto e significativo da consentire al PM un ponderato apprezzamento prognostico idoneo a giustificare la richiesta e l'adozione della misura cautelare
  • Quando i procedimenti sono formalmente distinti, oltre alla desumibilità va verificato se la separazione sia stata scelta dal PM in modo tale da eludere la regola sulla decorrenza; se la separazione non è arbitraria, la retrodatazione è più difficilmente riconoscibile
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario svolgere una critica argomentata e puntuale del provvedimento impugnato: censure generiche e meramente assertive sono inammissibili
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa (assenza di rigorosa motivazione o genericità), il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre dunque valutare con attenzione l'ammissibilità formale e la qualità delle argomentazioni difensive

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