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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34083/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, custode di un impianto di erogazione di carburante, è stato condannato in primo grado per la violazione dei sigilli e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 20 ottobre 2025, ha confermato la condanna. Ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo, contestando la valutazione della propria consapevolezza circa le condizioni dei sigilli e dell’impianto; con il secondo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a contestare valutazioni probatorie e ricostruzioni fattuali riservate al giudice di merito, sorrette nel caso concreto da motivazione congrua: la rimozione dei sigilli, anziché il loro mero deterioramento, e la mancata giustificazione dell’omessa segnalazione rendevano non credibile la tesi difensiva dell’inconsapevolezza. Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello aveva richiamato i limiti edittali ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità e, in ogni caso, aveva escluso la particolare tenuità in considerazione del quantitativo di carburante disperso e della gravità del fatto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 349, comma 2, c.p.

    la Corte territoriale ha affermato che costituisce un onere del custode allegare gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli abbia omesso di segnalare l'effrazione dei sigilli.

    Nel caso esaminato, al custode che abbia omesso di segnalare l’effrazione dei sigilli spetta allegare gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi.

  • art. 131-bis c.p.

    Quanto alla seconda doglianza, il giudice ha può ha richiamato i limiti editali del reato contestato, ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità e, comunque, evidenziato il quantitativo di carburante disperso, ritenendo il fatto non di modesta gravità.

    La causa di non punibilità è stata negata sia per i limiti edittali del reato contestato, ritenuti ostativi, sia perché il quantitativo di carburante disperso escludeva la modesta gravità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino a ottenere una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; la valutazione del giudice di merito resta insindacabile quando la motivazione è congrua, esauriente e rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Quando è accertata l’effrazione dei sigilli e il custode non l’ha segnalata, questi deve allegare elementi specifici che spieghino l’impossibilità di attivarsi; la mera prospettazione di un deterioramento dei sigilli, smentita dagli elementi fattuali e priva di giustificazione per la mancata segnalazione, può essere ritenuta non credibile.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa considerando sia l’ostacolo derivante dai limiti edittali applicabili sia la concreta gravità del fatto, valutata anche in relazione al quantitativo di carburante disperso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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