Cassazione Penale, Sentenza n. 44812/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 27/05/2022 (che in parte aveva riformato la sentenza di primo grado, assolto Umberto Ciardi dal capo A e rideterminato le pene) deducendo: 1) violazione degli artt. 192 e 210 c.p.p. e vizio di motivazione sulla presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in reato connesso Vincenzo Alessandrini (in relazione ai capi B), H) e I)); 2) (Umberto e Lorenzo Ciardi) violazione ed errata applicazione degli artt. 629, 393, 612 c.p., nonché mancata riqualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e contraddittorietà nella valutazione della natura del credito (contestando la ricostruzione che ha ritenuto il credito come illecito derivante da pregressi acquisti di stupefacenti); 3) (Luca Sansone) violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e omessa motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio (pena base superiore al minimo edittale e aumento per continuazione ritenuto eccessivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero in larga parte aspecifici e sostanzialmente una mera replica dei motivi d'appello, senza il necessario confronto critico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Sul merito probatorio, la Cassazione ha confermato che la Corte territoriale ha valutato correttamente la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni di Alessandrini alla luce di riscontri esterni e dei criteri giurisprudenziali (specificità, coerenza, spontaneità, ecc.), e che le censure erano in gran parte rimettibili alla valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Quanto alla determinazione della pena, la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente e non viziata da illogicità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Le dichiarazioni dell'imputato in reato connesso possono assumere valore di prova (comma 3) purché siano corroborate da riscontri esterni; la Corte ha applicato questo principio ritenendo l'Alessandrini attendibile in presenza di riscontri e di elementi di coerenza e spontaneità.
Richiamato nella censura relativa alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria sia stata condotta nei limiti della valutazione libera e motivata richiesti dalla norma.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità per aspecificità del motivo di ricorso in Cassazione: la mancata specificità e il mancato confronto con le ragioni del giudice di merito comportano l'inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione dei fatti (reato contestato); la Corte di Cassazione ha ritenuto che le questioni relative alla ricostruzione fattuale e alla qualificazione giuridica, così come proposte, fossero meramente di fatto o aspecifiche e non idonee a fondare la cassazione.
Invocato nella censura sulla possibile riconduzione delle condotte al paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte territoriale ha invece ritenuto il credito avuto natura illecita sulla base di riscontri e intercettazioni, giudizio non sindacabile per Cassazione in assenza di specifici vizi di diritto.
Richiamato dai ricorrenti insieme ad altri reati; la Corte ha respinto la ricostruzione alternativa proposta in sede di ricorso per essere basata su valutazioni di fatto non consentite in Cassazione.
Norma sulla determinazione della pena; richiamata nella censura di Sansone. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello sufficiente e nell'ambito del potere discrezionale del giudice del merito.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato il principio per cui la motivazione rafforzata è richiesta solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale; nel caso la motivazione è stata giudicata adeguata.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e a somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare i ricorrenti alle spese e al pagamento di euro 3.000 per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato: la mera ripetizione dei motivi d'appello o la ricostruzione generale dei fatti senza enucleare vizi giuridici determinanti porta all'inammissibilità.
- Le dichiarazioni dell'imputato in reato connesso possono costituire prova (non solo indizio) se valutate alla luce dei criteri di specificità, coerenza, spontaneità e se corredate da riscontri esterni; l'esercizio della facoltà di non rispondere non invalida automaticamente l'attendibilità.
- La Corte di Cassazione non è un giudice di merito: questioni strettamente probatorie o ricostruzioni fattuali (peso delle prove, valutazione delle intercettazioni, plausibilità economica di prestiti) sono sindacabili solo se emerge un errore di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà nella motivazione.
- Nella determinazione della pena il giudice del merito ha ampia discrezionalità; è richiesta motivazione rafforzata solo se la pena discosta significativamente dal minimo edittale; contestazioni generiche sulla congruità della pena senza specifici elementi non sono idonee in Cassazione.
- Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni ulteriori (es. pagamento alla cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione.
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