Cassazione Civile, Ordinanza n. 20378/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La vicenda nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di una villetta di proprietà della committente. In primo grado era stata accolta la domanda di restituzione delle somme corrisposte oltre il dovuto rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, nonché la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, mentre erano state respinte le domande risarcitorie per vizi, difetti e ritardo e la domanda di responsabilità nei confronti dei professionisti che avevano curato progetto e direzione lavori. In appello la decisione era stata solo parzialmente riformata, riducendo l'importo da restituire. La committente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi avverso la sentenza d'appello, ma dal testo non emergono nel dettaglio i singoli motivi; emerge invece che la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato tempestivo deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., essendo stata depositata solo una copia estratta dal registro informatico priva di relata di notifica, e solo successivamente, in modo tardivo, la copia notificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che non fosse stato rispettato l'onere di deposito, entro venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, della copia della sentenza impugnata recante la relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La successiva produzione della copia notificata è stata considerata tardiva e quindi inidonea a sanare il vizio. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con applicazione altresì del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il deposito della documentazione prescritta è soggetto a termine di decadenza; il suo mancato rispetto comporta improcedibilità del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
È necessario depositare, entro il termine previsto, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la sentenza è stata notificata.
Il deposito della relata di notificazione può valere a sanare il difetto solo se effettuato entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'improcedibilità del ricorso consegue al mancato deposito tempestivo della copia della sentenza impugnata notificata, quando tale deposito sia richiesto per verificare la tempestività dell'impugnazione.
- Il vizio derivante dall'omissione del deposito della relata di notificazione non è sanato dalla sola mancata contestazione della controparte né dal fatto che in atti vi sia una copia della sentenza priva della relata.
- Il deposito successivo, oltre il termine di decadenza, della copia notificata della sentenza impugnata non è idoneo a rimediare alla violazione dell'art. 369 c.p.c.; la sanatoria è possibile solo nei limiti e nei tempi consentiti dalla norma.
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, l'onere documentale è rigoroso e la Corte può rilevare d'ufficio il relativo difetto.
- In presenza di improcedibilità del ricorso, la parte soccombente nel giudizio di legittimità va condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al contributo unificato aggiuntivo.
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