Cassazione Penale, Sentenza n. 14411/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) violazione del vincolo di rinvio e del divieto di bis in idem, sostenendo che la nuova condanna per il reato di cui all'art. 235 comma 3 c.p. riguarderebbe lo stesso fatto già giudicato nel 2019 (il reingresso in Italia dopo espulsione) e quindi sarebbe vietato un secondo processo; rileva altresì che la fattispecie prevista dall'art. 13 comma 13-bis d.lgs. n. 286/1998 (reingresso dell'espulso) sarebbe speciale rispetto all'art. 235 c.p.; 2) erronea esclusione della non punibilità per particolare tenuità/occasionalità di cui all'art. 131-bis c.p., dato che i precedenti del ricorrente riguardano reati contro il patrimonio e non dovrebbero impedire l'applicazione dell'istituto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio era vincolato non solo al principio di diritto ma anche alle premesse logico-giuridiche della pronunzia rescindente: la verifica disposta dalla sentenza di annullamento doveva accertare se entrambe le condanne riguardassero la medesima trasgressione dell'ordine di espulsione (reingresso illecito). La Corte d'appello aveva invece modificato la fattispecie trasformando il reingresso in trattenimento permanente, eludendo così il vincolo di rinvio. Essendo accertato che le due condanne si riferiscono allo stesso ordine di espulsione e allo stesso fatto, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per violazione del divieto di bis in idem.
Norme richiamate
Norma applicata nella sentenza impugnata per contestare l'inottemperanza all'ordine di espulsione; nella valutazione della Cassazione la rilevanza della norma è subordinata all'accertamento che il fatto contestato sia identico a quello già giudicato.
art. 13 comma 13-bis d.lgs. n. 286/1998
Prevede punizione per il reingresso di chi è stato espulso; nella vicenda era la norma su cui si basava la precedente condanna del ricorrente e la Corte di Cassazione ha ritenuto che i fatti contestati in entrambi i procedimenti attengano al medesimo reingresso, facendo scattare il divieto di bis in idem.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità/occasionalità della condotta; il ricorrente aveva chiesto il suo riconoscimento ma la Corte di Cassazione ha ritenuto superfluo decidere sul tema dopo aver accertato l'applicazione del divieto di bis in idem.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-61/11
Giurisprudenza comunitaria citata in relazione alla possibile interpretazione di norme che sanzionano il reingresso o il trattenimento illegale nello Stato; la Cassazione osserva la compatibilità con i principi UE ma ritiene che non valga a scalfire il vincolo di identità fattuale tra i procedimenti.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018 (Ranzi)
Principio secondo cui il giudice del rinvio è vincolato non solo al principio di diritto ma anche alle premesse logico-giuridiche della pronunzia rescindente e non può riesaminare questioni che costituiscono i presupposti del giudicato implicito interno.
Massime di principio
- Se una sentenza di annullamento rimanda la questione al giudice di merito con indicazioni precise, il giudice del rinvio deve rispettare non solo il principio di diritto indicato ma anche le premesse fattuali e logico-giuridiche sottese all'annullamento.
- Il divieto di bis in idem opera rispetto all'identità di fatto e non è escluso dal fatto che siano state applicate norme diverse: se i due procedimenti riguardano la stessa condotta materiale (es. reingresso dopo espulsione), non può esservi una nuova condanna.
- Il tentativo di ricostruire la fattispecie in termini sostanzialmente diversi (es. trasformare un reingresso in un trattenimento permanente) non può eludere il vincolo di rinvio; il giudice non può modificare il fatto originariamente contestato per aggirare il divieto di doppio processo.
- Quando si valuta la rilevanza di norme diverse (es. reato speciale vs reato ordinario) è prioritario accertare l'identità degli elementi fattuali posti a fondamento delle condanne: la specialità della norma non annulla automaticamente il divieto di bis in idem.
- Sul tema della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis): la valutazione dell'occasionalità va fatta concretamente e tiene conto dei precedenti, ma la sua applicazione diventa irrilevante se sussiste già un impedimento assoluto al nuovo processo (bis in idem).
- Per gli operatori: prima di ri-processare un fatto, verificare attentamente la documentazione dei procedimenti precedenti (provvedimenti di espulsione, date di esecuzione e gli specifici addebiti) per evitare violazioni del divieto di doppio giudizio.
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