Cassazione Penale, Sentenza n. 9967/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21/06/2021 che aveva confermato la condanna per falsità materiale (artt. 81, 482 in relazione all'art. 476 c.p.) per avere formato o fatto formare la presunta sentenza n. 2543 del 07/03/2005. Il ricorrente deduce vizi motivazionali: (i) contraddittorietà e illogicità nel rigetto della qualificazione della condotta come reato impossibile o come falso "grossolano"/"innocuo"; (ii) omissione di considerare che il documento prodotto era la fotocopia di una copia conforme di un originale inesistente. In premessa si rileva inoltre l'uso ripetuto, nel tempo, della stessa sentenza fotocopiata davanti al giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante la "Premessa in fatto" per assenza di censura specifica; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità, poiché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'esclusione della grossolanità del falso (es. osservando che operatori specializzati non si erano accorti della falsificazione). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., essendo valutazioni sulla natura della copia e sull'apparenza di originalità questioni di fatto non devolvibili per la prima volta alla Cassazione. La sentenza richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la copia di un atto inesistente integra la falsità solo se assume l'apparenza di un atto originale o di una copia conforme, valutazione ancorata alle circostanze concrete. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
artt. 81, 482, in relazione all'art. 476 cod. pen.
artt. 81, 482; art. 476 c.p.
La fattispecie contestata è quella di falsità materiale per contraffazione (art. 482) in relazione alla formazione attestata o dichiarata di un atto giudiziario (art. 476). La Corte richiama che la copia di un atto inesistente integra il reato solo se assume l'apparenza di atto originale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti formali del ricorso per cassazione: il ricorso è esaminato nei limiti previsti dalla norma (motivazioni e ambito di censura).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. l.18/12/2020, n.176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nell'ambito del procedimento in Cassazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dei censure nuove che non risultino già dedotte nel grado di appello; utilizzata per dichiarare inammissibile il motivo che non era stato svolto in appello.
Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019 (Marcis)
Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285-01
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la formazione della copia di un atto inesistente integra la falsità materiale solo quando la copia assume l'apparenza di un atto originale o di una copia conforme; è necessaria una valutazione oggettiva e concreta delle caratteristiche e delle circostanze.
Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019 (Muscogiuri)
Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006-01
Giurisprudenza conforme che applica il criterio delle Sezioni Unite al caso della formazione di copie di sentenze inesistenti, sottolineando la rilevanza delle circostanze concrete.
Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021 (Loioli)
Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731-01
Ulteriore pronuncia che valorizza l'accertamento delle circostanze concrete nel valutare se una copia abbia apparenza di originalità e dunque integri il reato di falsità materiale.
Massime di principio
- La formazione o produzione di una copia di un atto inesistente integra la falsità materiale solo se, per caratteristiche formali e sostanziali e per le circostanze concrete, la copia assume l'apparenza di un atto originale o di una copia conforme; la valutazione è questione di fatto.
- Questioni nuove di fatto o di diritto non dedotte nel grado di appello sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; occorre sollevare motivi già in appello per poterli poi proporre in Cassazione.
- Motivi generici, privi di specificità o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili senza esame nel merito; la Cassazione richiede censure precise e fondate.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni probatorie: se la questione richiede accertamenti di fatto e valutazioni circostanziali, la revisione in Cassazione è limitata.
- Ricorrere in Cassazione espone al rischio di condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
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