Ordinanza n. 33/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) dell’autorizzazione paesaggistica postuma rilasciata ai sensi dell’art. 100 L.P. n. 9/2018 dalla Sindaca di Scena in data 20.6.2024 sub n. 2024-23, limitatamente alla seguente prescrizione: “nel verde agricolo, la superficie coperta e le aree di pertinenza aperte e impermeabilizzate non devono essere aumentate in futuro per l’applicazione dell’art. 8 della deliberazione GP n. 567/2023”, 2) del permesso di costruire in sanatoria n. 2024-28 rilasciato dalla Sindaca di Scena in data 21.6.2024 sub n. 2024-28, limitatamente alla seguente prescrizione: “nel verde agricolo, la superficie coperta e le aree di pertinenza aperte e impermeabilizzate non possono più essere aumentate in futuro per l’applicazione dell’art. 8 della deliberazione Giunta provinciale n. 567/2023”, 3) se e per quanto occorrer debba, della presupposta comunicazione interlocutoria della Sindaca dd. 11.4.2024 prot. n. 9966, limitatamente alle seguenti precisazioni: “bei einer zukünftigen Bautätigkeit, einschlieβlich eines Variante Projektes, ist im Landwirtschaftsgebiet eine Erhöhung dieser Parameter -mehr überbaute Fläche und/oder mehr Versiegelung der freien Flächen – nicht mehr mӧglich und folglich nicht mehr zulässig und strikt zu vermeiden”, e “im Landschaftsgebiet dürfen zukünftig die überbaute Fläche und die versiegelten Freiflächen für die Anwendung von Art. 8, Beschluss LR Nr. 567/2023 nicht mehr erhöht werden”, 4) della comunicazione della Sindaca, pervenuta il 21.8.2024 ai sensi dell’art. 77, comma 5, L.P. n. 9/2018, relativa alla SCIA - Bauakt: 2019/4613/13 SUAP n. 00850060211-30072024-1750, limitatamente alla seguente prescrizione: “Der Text auf Seite 2 ‘Die spezifischen Vorschriften der Baugenehmigung zur nachtrӓglichen Legalisierung Nr. 2024-28 und der landschaftsrechtlichen Genehmigung Nr. 2024-23 werden von uns nicht geteilt’ ist ersatzlos zu entfernen. Die spezifischen Vorschriften der Baugenehmigung Nr. 2024-28 und der landschaftsrechtlichen Genehmigung Nr. 2024-23 können durch diese zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns nicht aufgehoben werden, die zudem die Tätigkeiten und Maβnahmen deklariert werden, für die keine landschaftsrechtliche Genehmigung erforderlich ist. Die spezifischen Vorschriften bleiben in jeden Fall in vollem Umfang in Kraft und gelten als angenommen (siehe Mitteilung Prot. 9966 vom 11.04.2024), und gegen die Auflage hätten, wie in den Genehmigungen angegeben, Rechtsmittel eingelegt werden können”; - in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta rilevante la nota dei ricorrenti dd. 26.3.2024 (cfr. i punti 22 e 23 della narrativa in fatto) e così stabilita la legittimità dei provvedimenti impugnati 1) - 4) sulla base della stessa, e /o che per effetto di essa in futuro ai ricorrenti sarebbe inibito un ampliamento della struttura ricettiva nel verde agricolo, per l’accertamento ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm. e/o in giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., che nei rapporti con i ricorrenti il Comune di Scena ha violato le norme generali di lealtà e correttezza e ha leso l’affidamento su di esso riposto, tenendo un comportamento non corretto e in violazione degli obblighi di trasparenza e diligenza, così provocando un danno pari ad € 574.323,75, e per la conseguente condanna del Comune di Scena, in persona della Sindaca in carica pro tempore, al pagamento di detto importo in favore delle ricorrenti, oltre ad interessi legali dal momento della pubblicazione della sentenza fino all’effettivo pagamento, nonché - sempre in via principale: per l’annullamento 5) della comunicazione della Sindaca dd. 6.6.2024 ad oggetto “Betriff: BVH-Schwefelbad – Landschaftsrechtliche Genehmigung im Nachhinein – Schätzung der Geldbuße”, limitatamente alla parte in cui ha stabilito i criteri per la stima della sanzione pecuniaria di cui all’art. 99 L.P. n. 9/2018 e D.P.P. n. 7/2021 come segue: “Die Berechnung muss anhand folgender Kriterien und Überlegungen erfolgen: - auf der Grundlage der amtlichen Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauarbeiten 2024 und dem daraus errechneten durchschnittlichen Kubikmeterpreis für Hotelbau. Laut einer Berechnung des von der Gemeinde mit der Überprüfung beauftragten Technikers zwischen 650-750 €/m3 bzw. 30% davon für verbaute Flächen z.B. Terrassen”, 6) della richiesta di pagamento da parte del Comune di € 412.442,92- a titolo di sanzione per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 100 L.P. n. 9/2018, e per l’accertamento in giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., che l’importo dovuto dai ricorrenti a titolo di sanzione per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma di cui al provvedimento sub 2) corrisponde ad € 130.473,89, come già stimato da tecnico abilitato con perizia asseverata prodotta al Comune in data 29.5.2024, e con conseguente condanna del Comune di Scena, in persona della Sindaca in carica pro tempore, alla restituzione in loro favore della differenza, pari all’importo di € 281.960,03, oltre ad interessi legali su tale somma dal dì del pagamento al dì di restituzione e salva miglior quantificazione in sede giudiziale; quanto ai motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 22.11.2024: per l’annullamento 7) della comunicazione della Sindaca di Scena dd. 3.10.2024 prot. n. 19350, pervenuta in pari data, ad oggetto “Mitteilung wegen nicht erfolgter Anpassung der Dokumente der ZemeT/des Prjektes an die geltenden Bestimmungen – Streichung eines Textes des technischen Berichtes von Amts wegen”, resa in pratica edilizia n. 2019/4613/13 Kennnummer 00850060211-30072024-1750;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione paesaggistica postuma, permesso di costruire in sanatoria, comunicazioni comunali relative a prescrizioni sull’ampliamento futuro e SCIA, nonché determinazione e richiesta di pagamento della sanzione paesaggistica; con motivi aggiunti, comunicazione di cancellazione d’ufficio di una parte della documentazione tecnica
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, in parte qua, l’autorizzazione paesaggistica postuma e il permesso di costruire in sanatoria rilasciati dal Comune di Scena, contestando soprattutto le prescrizioni secondo cui, nel verde agricolo, non avrebbero potuto essere ulteriormente aumentate la superficie coperta e le aree di pertinenza aperte e impermeabilizzate. Sono state inoltre contestate le comunicazioni comunali che ribadivano l’efficacia di tali prescrizioni e ne imponevano la rimozione di una contestazione contenuta nella documentazione relativa a una SCIA. In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della violazione, da parte del Comune, degli obblighi di lealtà, correttezza, trasparenza e diligenza, con domanda risarcitoria di € 574.323,75 per lesione dell’affidamento. Sono stati poi impugnati i criteri comunali di stima della sanzione paesaggistica e la richiesta di pagamento di € 412.442,92, chiedendo l’accertamento dell’importo dovuto in € 130.473,89 e la restituzione della differenza. Con motivi aggiunti è stata impugnata la successiva comunicazione comunale di cancellazione d’ufficio di una parte della relazione tecnica. Nel corso del giudizio, il Collegio aveva disposto una verificazione sul danno paesaggistico e una consulenza tecnica d’ufficio sul profitto conseguito mediante l’abuso paesaggistico.
La decisione
L’ordinanza non definisce il giudizio e rinvia ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese. Il Collegio ha ritenuto non sufficientemente motivata la relazione della verificatrice, che aveva quantificato il danno paesaggistico in € 1.288.591,50 applicando al costo di costruzione delle opere abusive un fattore paesaggistico K pari a 1,5. Sono stati richiesti chiarimenti sull’idoneità del costo delle opere a rappresentare un indice oggettivo dell’incidenza paesaggistica, sull’alterazione concreta dei caratteri paesaggistici e sulla motivazione analitica dei singoli coefficienti utilizzati per il fattore correttivo. Il Collegio ha inoltre ritenuto non convincente la relazione del ctu, che aveva quantificato in zero il profitto dei ricorrenti. Il ragionamento è stato giudicato circolare, poiché il valore dell’ampliamento era stato fatto coincidere con il costo di costruzione e quest’ultimo era stato poi sottratto al valore stesso. Il ctu dovrà chiarire la nozione di profitto rilevante, verificare l’eventuale incremento di valore dell’immobile unitariamente considerato, valutare il principio dell’incorporazione, esaminare criteri estimativi alternativi all’OMI e fornire una motivazione tecnica verificabile sull’eventuale sussistenza del profitto. Sono stati assegnati termini per le relazioni integrative, le osservazioni delle parti e il deposito finale; l’udienza di discussione del merito è stata fissata al 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
Disposizioni utilizzate come base per la prosecuzione dell’istruttoria giudiziale mediante verificazione e consulenza tecnica.
Indicato dai ricorrenti quale fondamento dell’azione di accertamento connessa alla responsabilità del Comune.
art. 99 l.p. n. 9/2018
Richiamato quale fondamento della sanzione pecuniaria paesaggistica e della necessità di determinare il profitto conseguito e il danno al paesaggio.
art. 100 l.p. n. 9/2018
Indicato quale base normativa dell’autorizzazione paesaggistica postuma impugnata.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria e sulle pretese patrimoniali connesse.
Richiamato quale disciplina nazionale corrispondente, a livello comparativo, alla sanzione paesaggistica provinciale.
art. 77, comma 5, l.p. n. 9/2018
Richiamato in relazione alla comunicazione comunale concernente la SCIA.
Massime di principio
- In una consulenza tecnica disposta per quantificare il profitto derivante da un abuso paesaggistico, non è sufficiente identificare il valore dell’opera con il suo costo di costruzione e sottrarre poi tale costo al valore medesimo: il procedimento deve contenere una valutazione estimativa autonoma, motivata e verificabile dell’utilità economica derivante dall’intervento.
- La mancata autonoma commerciabilità di un ampliamento o di una pertinenza non esclude, di per sé, che l’intervento abbia un valore economico per incorporazione nell’immobile principale; tale possibile incremento deve essere esaminato nella stima del profitto.
- L’assenza di una specifica categoria OMI non dimostra automaticamente l’impossibilità di stimare il valore di un intervento edilizio: il consulente deve indicare se siano applicabili criteri estimativi alternativi e motivare l’eventuale loro esclusione.
- La quantificazione del danno paesaggistico mediante applicazione di coefficienti correttivi al costo delle opere richiede una motivazione analitica sia sull’idoneità del criterio-base sia sui singoli fattori relativi a visibilità, qualità del contesto, alterazione morfologica e materiali o forme architettoniche.
- Quando la relazione peritale non esplicita adeguatamente il percorso logico-estimativo o presenta conclusioni potenzialmente circolari, il giudice può disporre chiarimenti e integrazioni, assicurando il contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti.
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