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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6236/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato sulla presunta violazione del divieto di reformatio in peius: il ricorrente contestava che, dopo che la Corte d'Appello aveva ridotto la pena-base (da 26 a 23 anni), il giudice di secondo grado non avrebbe potuto peggiorare l'incidenza favorevole delle circostanze attenuanti riconosciute in primo grado. In pratica si lamentava che le diminuzioni numeriche operate in appello fossero inferiori rispetto a quelle calcolate in primo grado, con conseguente pretesa di mantenere le stesse riduzioni numeriche riconosciute sulla base di una pena-base ormai superata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato e generico il motivo: ha spiegato che le diminuzioni numeriche delle attenuanti dipendono matematicamente dalla pena-base e quindi, quando la pena-base viene ridotta, è inevitabile che anche l'entità numerica delle diminuzioni si adegui. Non esisteva un giudicato interno sulla misura numerica delle diminuzioni indipendente dalla pena-base. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, sent. n.40910/2005 (William Morales)

    Principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda non solo l'entità complessiva della pena, ma anche gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; tuttavia applicato alla fattispecie con la precisazione che la misura numerica delle diminuzioni è correlata alla pena-base e si adegua se la pena-base viene variata in appello

  • Art. 65, comma 1, n.3 c.p.

    ai sensi dell'art.65 comma 1 n.3 cod.pen., la diminuzione opera in misura non eccedente un terzo, sempre in rapporto alla pena che sarebbe applicata al colpevole se non concorresse la circostanza medesima

    La Corte ha applicato la regola che la percentuale massima di diminuzione è calcolata in rapporto alla pena che si avrebbe in assenza della circostanza attenuante; pertanto modifica della pena-base comporta automaticamente diversa quantificazione numerica della diminuzione

  • Art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui la Corte ha fatto riferimento per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma stabilita in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius impedisce che l'appello dell'imputato comporti un peggioramento della sua posizione, ma non vieta al giudice di appello di rideterminare la pena-base; le diminuzioni numeriche delle attenuanti si adeguano automaticamente al nuovo valore della pena-base
  • Non esiste un 'giudicato interno' sulla misura numerica delle diminuzioni se tale misura dipende matematicamente dalla pena-base: contestare la diversa entità numerica senza contestare la proporzione applicata o senza dimostrare un'effettiva violazione dei criteri di commisurazione è in genere inammissibile o infondato
  • Per opporre efficacemente una pretesa reformatio in peius il ricorrente deve dimostrare che l'appello ha variato in peius elementi sulla cui incidenza favorevole sussisteva un giudicato, o che la Corte d'Appello ha disatteso la proporzione riconosciuta in primo grado; una mera differenza numerica, derivante dalla rideterminazione della pena-base, non è sufficiente
  • Nei ricorsi per cassazione è necessario articolare in modo specifico le censure: motivi generici o che ignorano la correlazione matematica tra pena-base e diminuzioni rischiano l'inammissibilità e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
  • Strategia pratica: se si teme che una riduzione della pena-base in appello comporti una perdita numerica delle attenuanti, conviene chiedere espressamente la conservazione della proporzione o formulare puntuali richieste di preservazione delle quantificazioni già riconosciute in primo grado

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