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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26143/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite in materia di servitù di passaggio su un fondo di cui il ricorrente principale era comproprietario insieme a un ente comunale e ad altri soggetti. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento negativo dell’esistenza del diritto di passaggio del controinteressato; nella motivazione del primo giudice era anche affermata l’inibitoria del transito, ma tale ordine non risultava riportato nel dispositivo, che conteneva solo la dichiarazione di inesistenza della servitù. Il proprietario del fondo, nel costituirsi in appello, aveva chiesto la conferma della decisione e l’integrazione del dispositivo con l’ordine inibitorio, nonché il risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva però qualificato tali richieste come appello incidentale, respingendole per asserita mancanza di prova del danno e compensando le spese per reciproca soccombenza. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 287 e 288 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., perché la richiesta di integrazione del dispositivo era in realtà una domanda di correzione di errore materiale, non un appello incidentale, dato che l’inibitoria era già stata accolta in motivazione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., perché non aveva proposto appello sul capo di rigetto della domanda risarcitoria, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza con integrazione del dispositivo; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la conseguente ingiustificata compensazione delle spese; 4) in via gradata, vizio di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 949 c.c. per l’omessa motivazione sul presunto appello incidentale relativo all’inibitoria. Il ricorso incidentale della controparte è stato poi considerato rinunciato per mancata istanza di decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo fondate le censure sul punto decisivo: la domanda di inserire nel dispositivo l’ordine di non transitare sul fondo non era un appello incidentale, ma una richiesta di correzione di errore materiale, essendo l’inibitoria già stata pronunciata in motivazione; inoltre il ricorrente non aveva impugnato il capo di rigetto del risarcimento danni, sicché era erroneo trattarlo come appello. Di conseguenza è stata ritenuta non corretta anche la compensazione delle spese basata sulla reciproca soccombenza. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato rinunciato/estinto per mancata istanza di decisione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale, anche per la regolazione delle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 949 c.c.

    L’azione negatoria può includere la richiesta di inibire le molestie o il transito illegittimo; se tale statuizione risulta già accolta in motivazione ma omessa nel dispositivo, la questione attiene alla correzione dell’errore materiale e non a un nuovo gravame.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può attribuire alla parte un’impugnazione che non ha proposto, né qualificare come appello incidentale una mera istanza di correzione/integrazione del dispositivo.

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione degli errori materiali è esperibile quando vi sia una discordanza tra la decisione voluta e la sua trascrizione grafica, desumibile dal confronto tra motivazione e dispositivo, senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia.

  • art. 288 c.p.c.

    La richiesta di integrazione del dispositivo, ove mirata a eliminare una mera omissione materiale, si colloca nell’ambito del procedimento di correzione e non dell’impugnazione.

  • art. 2907 c.c.

    È richiamato come norma generale sulla tutela giurisdizionale dei diritti, ma non viene sviluppata una specifica interpretazione autonoma diversa da quella connessa ai vizi di ultrapetizione e alla corretta individuazione del rimedio processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese devono seguire la soccombenza effettiva; non possono essere regolate sulla base di una reciproca soccombenza erroneamente individuata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione richiede una corretta valutazione della soccombenza complessiva; se uno dei capi è stato erroneamente considerato impugnato o soccombente, la motivazione sulla compensazione risulta viziata.

  • art. 132 c.p.c.

    Il motivo è stato evocato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione, ma la Corte ha poi ritenuto assorbita tale censura.

  • art. 380 bis c.p.c.

    In difetto di istanza di decisione sul ricorso incidentale, questo si intende rinunciato/estinto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta accelerata con il collegio decidente.

Massime di principio

  • Quando una statuizione risulta già accolta nella motivazione ma manca solo nel dispositivo, la parte interessata deve utilizzare il rimedio della correzione dell’errore materiale, non l’impugnazione sul merito di un capo che in realtà non è stato rigettato.
  • Il giudice di appello non può qualificare come appello incidentale una domanda che, per contenuto e finalità, è soltanto una richiesta di integrazione del dispositivo in conformità alla motivazione della sentenza di primo grado.
  • La soccombenza va accertata in base all’effettivo contenuto delle decisioni e delle impugnazioni: se una parte non ha impugnato un capo sfavorevole, quel capo non può essere posto a fondamento della reciproca soccombenza o della compensazione delle spese.
  • La compensazione delle spese presuppone una corretta ricostruzione dell’esito complessivo della lite e non può fondarsi su un errore nella qualificazione processuale delle richieste della parte.
  • La correzione degli errori materiali presuppone una mera divergenza grafica tra volontà decisoria e sua esteriorizzazione nel provvedimento, senza alterare il contenuto concettuale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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