Cassazione Penale, Sentenza n. 21345/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 20/04/2022 con cui il Tribunale di Cosenza ha condannato il ricorrente alla pena di euro 800,00 di ammenda per il porto di un coltello a serramanico, ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. 110/1975. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge per mancata considerazione della giustificazione fornita (necessità di potatura nel giardino della figlia) per il porto dell'arma, sostenendo che il giudice non aveva adeguatamente motivato sul punto; (2) vizio di motivazione per avere il giudice omesso di pronunciarsi sulla richiesta, formulata in udienza, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato parzialmente. Sul primo motivo la Corte ha rigettato la censura: la giustificazione relativa al porto del coltello era stata fornita tardivamente (con memoria depositata in udienza) e, secondo la giurisprudenza consolidata, il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975 deve essere quello riferito immediatamente e verificabile all'atto. Sul secondo motivo la Corte ha accolto la censura per vizio di motivazione: il verbale attesta che la difesa aveva richiesto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ma la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sul punto né valutazione implicita. Per tale ragione la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla verifica della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza in diversa persona fisica. Le altre censure sono state respinte.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3
La Corte interpreta la norma richiedendo che la giustificazione del porto di un'arma sia fornita tempestivamente e sia riferibile all'attualità, quindi suscettibile di immediata verifica da parte degli ufficiali verbalizzanti; la giustificazione dedotta a posteriori perde efficacia probatoria ai fini dell'esclusione dell'oggettività criminosa
Codice penale, art. 131-bis (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte richiede che la richiesta di applicazione di tale causa venga esaminata e motivata espressamente dal giudice; l'omessa motivazione rispetto alla domanda formulata in udienza costituisce vizio che comporta annullamento e rinvio per nuovo esame. Inoltre l'applicabilità va valutata concretamente alla luce della condotta e della personalità dell'imputato
Massime di principio
- La giustificazione del porto di un'arma (giustificato motivo) deve essere prospettata immediatamente al momento del controllo e inserita nel verbale o resa in modo tale da poter essere verificata subito: dedurla successivamente in memoria può non essere valutata favorevolmente
- Se in udienza la difesa (o il pubblico ministero) chiede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice è obbligato a valutare e motivare espressamente tale richiesta; l'omessa valutazione determina vizio di motivazione e annullamento parziale con rinvio
- Per ottenere l'eventuale esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto è necessario predisporre in primo grado una ricostruzione fattuale e profili di personalità pertinenti e documentati, poiché il giudice deve operare una valutazione concreta e motivata della rilevanza penale
- Le impugnazioni che lamentano carenza della motivazione sulla richiesta di una causa di non punibilità hanno buone possibilità di accoglimento se dal verbale risulta la richiesta e la sentenza è silente sul punto
- In caso di annullamento limitato per vizio motivazionale relativo a una specifica causa di non punibilità, il giudizio viene rimesso al medesimo tribunale ma a diverso giudice per consentire una nuova valutazione imparziale e motivata
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