Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24328/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Udine del 15/11/2024 che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo e di restituzione di un trattore (in locazione finanziaria) e di un rimorchio cisterna di proprietà, sequestrati in relazione al reato di sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa su 31.301,20 litri di olio lubrificante qualificato come olio da gas (art. 110 c.p., art. 40, commi 1 e 4, e art. 49 d.lgs. n. 504/1995). Il ricorrente denunciava: (i) violazione del principio 'ne bis in idem' (impossibilità di ripetere la stessa valutazione cautelare) e (ii) difetto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura alla luce della confisca del prodotto e dell'assegnazione dell'olio ai Vigili del Fuoco.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per preclusione cautelare, ritenendo che le questioni sulla proporzionalità e adeguatezza del sequestro erano già state decise dalla Corte di cassazione (Sez. IV, n. 28351/2022) e non possono essere rimesse in discussione in assenza di elementi nuovi che alterino il fumus o il periculum. L'esecuzione materiale della misura (assegnazione dell'olio ai Vigili del Fuoco) non costituisce novum rilevante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Indicazione della partecipazione al reato (concorso di persone nel reato contestato).

  • art. 40, commi 1 e 4, e art. 49 d.lgs. n. 504/1995

    Riferimento alle disposizioni sul reato relativo alla sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'olio da gas e alle conseguenze penal-tributarie rilevanti per il caso.

  • art. 44 d.lgs. n. 504/1995

    Interpretata come prevista confisca obbligatoria dei mezzi destinati a commettere il reato: il giudizio di proporzionalità non può essere parametrato unicamente all'entità del profitto rappresentato dall'importo del tributo evaso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Le questioni già definitive in un precedente giudizio cautelare (tribunale del riesame o Cassazione) non possono essere rimesse in discussione in assenza di elementi nuovi capaci di modificare il fumus o il periculum; si forma una preclusione cautelare sulle stesse questioni.
  • L'esecuzione materiale della misura (es. assegnazione o utilizzo dei beni sequestrati) di per sé non costituisce novum utile a superare la preclusione: non basta la mera esecuzione per riaprire il giudizio sulla proporzionalità.
  • Nella valutazione della proporzionalità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 44 d.lgs. 504/1995, il parametro non è la semplice comparazione tra valore del bene e importo del tributo evaso, ma la proporzione tra valore del bene, gravità del fatto e pericolo di reiterazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo che non emerga colpa grave nella proposizione del ricorso.
  • Per chi impugna misure cautelari collegate a reati tributari e di emissione/commercializzazione di prodotti assoggettati ad accisa, è importante introdurre elementi di fatto nuovi e rilevanti (es. modifiche sostanziali del periculum o del fumus) se si intende efficacemente opporsi a decisioni già passate in giudicato sulla stessa materia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.